Basta una foto per l’addebito della separazione
Uomo inchiodato da uno scatto fotografico alle proprie responsabilità

Basta una foto per l’addebito della separazione. Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 22291 del 7 agosto 2024 della Cassazione), i quali hanno inchiodato, grazie ad un reperto fotografico, un marito alle proprie responsabilità, ossia alla scelta di tradire la moglie. Rilevante, comunque, anche il fatto di non avere egli fornito prove di una precedente crisi coniugale. Tirando le somme, è sufficiente una fotografia per certificare un tradimento e, di conseguenza, per addebitare al coniuge fedifrago la responsabilità per la separazione. Respinta la tesi proposta dall’uomo e centrata su un presunto progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi, con conseguente disgregazione, in atto da tempo (e prima del tradimento compiuto dall’uomo), del nucleo familiare. Per i giudici, difatti, non vi sono più dubbi sulla responsabilità dell’uomo per la rottura coniugale. Fatale è il riferimento agli elementi probatori. Uno su tutti: il reperto fotografico attestante il tradimento perpetrato ai danni della moglie. Di conseguenza, la rottura dell’unione coniugale è ascrivibile al tradimento posto in essere dall’uomo, il quale, osservano i giudici, non ha fornito nessun elemento di segno contrario che potesse fornire una spiegazione alternativa, a parte un generico riferimento al fatto che la crisi coniugale sarebbe stata più risalente nel tempo del preteso tradimento. A sostegno della decisione, poi, anche il richiamo al principio secondo cui grava, in tema di separazione, sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà, con la precisazione che l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.