Canne fumarie: accessorio di un impianto, non rilevanti ai fini del calcolo delle distanze

Le canne fumarie non rientrano tra le sporgenze computabili poiché semplici accessori di un impianto

Canne fumarie: accessorio di un impianto, non rilevanti ai fini del calcolo delle distanze

I fatti di causa hanno origine dal ricorso depositato dai proprietari di due appartamenti siti al primo e secondo piano di uno stabile. Essi chiedevano di essere reintegrati nella proprietà delle loro unità abitativa attraverso l’abbattimento delle opere eseguite al confine da una azienda di costruzioni, in violazione delle norme urbanistiche sulla distanza degli edifici e dei confini.

I giudici di primo e secondo grado hanno stabilito che il pilastro individuato nella relazione tecnica si trovava a una distanza inferiore di 3 metri da quella prevista per legge, e che la canna fumaria, con una sporgenza di circa 86 centimetri, costituiva un corpo di fabbrica rilevante ai fini delle distanze.

La ditta di costruzioni, soccombente in appello, presentava ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente considerato la canna fumaria come parte del fabbricato, così da computarla ai fini del calcolo delle distanze. La difesa invece sosteneva che la canna fumaria, a causa delle sue piccole dimensioni e della sua natura accessoria, doveva essere esclusa dal calcolo delle distanze.

La Corte Suprema ha accolto il motivo della ditta di costruzioni. Ha infatti, chiarito che, secondo l'articolo 873 del codice civile, esiste un’unica nozione di costruzione, la quale non si identifica in quella di edificio, ma consiste in qualsiasi struttura non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo.

Anche le sporgenze degli edifici con particolari proporzioni sono ritenute parte di un corpo di fabbrica rilevante ai fini del calcolo delle distanze. Tuttavia, sporgenze esterne con funzione meramente artistica, ornamentale, di rifinitura o accessoria come le mensole, le lesene, i cornicioni, sono escluse.

La Corte, ciò premesso, ritiene che le canne fumarie, sebbene solide e stabili, non devono essere conteggiate come parte della costruzione poiché sono solo un accessorio di un impianto. Nel caso in esame, la Corte d'appello aveva valutato solo la sporgenza della canna fumaria senza analizzare in dettaglio la sua struttura.

Essendo necessario ulteriori approfondimenti, la questione è stata rinviata ad un'altra sezione della Corte d'appello competente.

news più recenti

Mostra di più...