E' valida la convocazione assembleare inviata tramite email o depositata nella cassetta postale?

L'art. 66 disp. att. cod. civ. elenca, in modo tassativo, le modalità a cui è possibile ricorrere per inviare una convocazione assembleare condominiale.

E' valida la convocazione assembleare inviata tramite email o depositata nella cassetta postale?

Prima di svolgere un'assemblea di condominio, è fondamentale inviare una convocazione tramite raccomandata postale che indichi la data, l'orario e gli argomenti in discussione. Spesso, per risparmiare costi di spedizione, l'avviso viene inviato in modo più semplice: consegnato direttamente nella cassetta postale o inviato via e-mail. 

Tuttavia, queste modalità sono conformi alla legge? E’ valida convocazione ricevuta tramite e-mail o cassetta postale? 

Ha risposto a queste domande la recente sentenza emessa dal Tribunale di Monza n. 1734 del 12 giugno 2024, riguardante due assemblee impugnate da un condomino. Quest'ultimo ha contestato di non essere stato avvisato correttamente delle riunioni e che la forma di comunicazione delle medesime non fosse conforme agli obblighi di legge. 

L'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile elenca in modo chiaro e dettagliato le modalità per inviare correttamente una convocazione per un'assemblea condominiale. Queste includono: la raccomandata postale, la posta elettronica certificata, il fax e la consegna a mano. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima dell'assemblea, utilizzando una delle suddette modalità, le quali hanno lo scopo di garantire al destinatario di riceva effettivamente la convocazione e di poter presumere che sia a conoscenza della stessa una volta ricevuta (come previsto dall'art. 1335 del codice civile). 

Pertanto, l'amministratore non può utilizzare forme di comunicazione diverse da quelle stabilite. Il Tribunale di Monza ha ribadito infatti, che queste forme scritte imposte dalla legge devono essere rispettate, non è infatti valida la convocazione notificata via telefono, messaggio o social media poiché non previste dall'art. 66 disp. att. cod. civ. inoltre, non garantiscono la conoscenza effettiva della convocazione da parte del destinatario, il quale se non partecipa all'assemblea, ha 30 giorni di tempo per impugnare le decisioni prese durante la riunione. 

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