Federazione sportiva: il candidato presidente escluso ha diritto a vedere i documenti istruttori richiesti

Ci si trova di fronte ad attività avente carattere pubblicistico in quanto incidente con atti autoritativi sulle posizioni soggettive degli appartenenti all’ente

Federazione sportiva: il candidato presidente escluso ha diritto a vedere i documenti istruttori richiesti

Candidato escluso dalla corsa alla presidenza della federazione sportiva: egli ha il diritto ottenere l’accesso agli atti con cui gli organi federali hanno escluso la sua candidatura. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 22319 del 10 dicembre 2024 del Tar Lazio), i quali aggiungono che ci si trova di fronte ad attività avente carattere pubblicistico in quanto incidente con atti autoritativi sulle posizioni soggettive degli appartenenti all’ente. Nessun dubbio, comunque, sull’interesse concreto del candidato escluso all’accesso difensivo, in quanto strumentale alle forme di tutela riconosciute, in relazione alla specifica vicenda, dall’ordinamento giuridico statale e dall’ordinamento sportivo, federale e nazionale. Ragionando in un’ottica più ampia, i giudici partono dal principio secondo cui il rispetto dei principi e dei relativi obblighi pubblicistici in materia di trasparenza ed imparzialità discende non tanto dalla natura del soggetto, ma dalla natura dell’attività da esso svolta. Con riguardo specifico alle federazioni sportive, poi, esse, pur essendo associazioni di diritto privato, sono al contempo inserite nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed esercitano sia poteri di autonomia privata, sia potestà amministrative rilevanti per l’ordinamento statale, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell’atto che di volta in volta viene in rilievo. Tornando alla specifica vicenda, i giudici fissano alcuni punti. Innanzitutto, l’azione della specifica federazione sportiva ha carattere pubblicistico laddove incide con atti autoritativi sulle posizioni soggettive di appartenenti all’ente o di terzi, e ad essa associazione è applicabile la disposizione in materia di ambito soggettivo dell’accesso documentale, in quanto esercitabile nei confronti anche di soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. E gli atti di cui si chiede l’accesso sono, osservano i giudici, certamente qualificabili come documento, ossia come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Tirando le somme, ora la federazione sportiva dovrà ostendere al candidato presidente escluso copia dei documenti istruttori richiesti, ivi compresi il verbale della seduta di commissione che ha disposto il rigetto della domanda di candidatura, la documentazione depositata dagli altri candidati a corredo dell’istanza di partecipazione alla selezione per la carica di presidente federale e la pertinente documentazione istruttoria.

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