Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare anche il sottosuolo
Va comunque ‘pesato’ il diritto del proprietario sul sottosuolo, poiché quel diritto trova un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare del sottosuolo può fare del sottosuolo stesso

Il proprietario del suolo ha, in quanto tale, il diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo. Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 21648 dell’1agosto 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra un privato e una società alberghiera, contenzioso relativo, nello specifico, ad una possibile acquisizione per usucapione di una servitù di condotta fognaria. A corredo del principio, viene poi aggiunto che il proprietario del suolo ha anche il diritto di opporsi a qualsiasi attività che un soggetto terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Ciò detto, però, va comunque ‘pesato’ il diritto del proprietario sul sottosuolo, poiché quel diritto trova un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare del sottosuolo può fare del sottosuolo stesso. In sostanza, egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al soggetto terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perché l’attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l’interesse ad escluderla. Per meglio inquadrare la questione, infine, i giudici ricordano quanto stabilito dal Codice Civile a delimitazione del diritto di proprietà. Nello specifico, l’interesse del proprietario costituisce limite legale della proprietà del sottosuolo e del soprasuolo, che non si estende ‘fino alle stelle e fino agli inferi’, come nella antica ‘proprietà privata quiritaria’, secondo cui poteva esserne titolare soltanto il cittadino romano, ma, perse le caratteristiche di dominio eminente, modernamente si giustifica solo fino a che il proprietario può trarne utilità.