Lavoro svolto in diversi Paesi: ecco i criteri per determinare la legge applicabile

Da prendere in considerazione, innanzitutto, il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale

Lavoro svolto in diversi Paesi: ecco i criteri per determinare la legge applicabile

A fronte di un lavoro svolto in diversi Paesi, è fondamentale stabilire i criteri per determinare la legge applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale. Su questa tematica i giudici europei precisano, sopra tutto, che il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze utili al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti (sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea).
All’origine del contenzioso c’è quanto avvenuto nel 2002, quando un’impresa di trasporti, con sede in Lussemburgo, ha assunto un cittadino francese come conducente. Il contratto di lavoro prevedeva che fosse applicabile la legge lussemburghese ma esso precisava anche che il dipendente doveva effettuare trasporti in diversi Paesi europei, tra cui la Francia.
L’attività del conducente si è progressivamente concentrata in Francia, fatto riconosciuto dal datore di lavoro nel 2014, facendo valere un obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese. Nello stesso anno, a seguito del rifiuto da parte del conducente di ridurre il proprio orario di lavoro, la società ha posto fine al rapporto di lavoro.
Il conducente ha adito il Tribunale del lavoro, che ha respinto le sue domande dopo averle esaminate sulla base del diritto del lavoro lussemburghese. Invece, la Corte d’appello ha annullato tale decisione, dichiarando che, secondo la ‘Convenzione di Roma ‘, doveva applicarsi la legge francese, poiché il luogo di lavoro abituale era in Francia.
La società ha contestato tale decisione, e i magistrati francesi hanno chiesto chiarimenti ai giudici europei, ponendo la questione essenziale, cioè stabilire quale sarebbe la legge applicabile, se le parti non l’avessero scelta, qualora il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale.
Per i giudici europei non ci sono dubbi: il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti.
La ‘Convenzione di Roma’ limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, nel senso che tale scelta non può privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta. Al fine di determinare la legge applicabile in tal caso, essa prevede due criteri di collegamento, quello del Paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del Paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Tuttavia, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo Paese.
Secondo i giudici europei, il primo criterio non consente di identificare un Paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un Paese all’altro. Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore. Nel caso in esame, tale sede si trova in Lussemburgo, ma ora i giudici francesi dovranno stabilire se dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro in esame presenta un collegamento più stretto con la Francia. Nell’ambito di tale esame, poi, occorrerà tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro, quali l’ultimo luogo di lavoro abituale del conducente e l’obbligo di iscrizione alla previdenza sociale francese.

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