Ministero dell'Interno pronto alla battaglia sugli autovelox

Disposizione alle Prefetture per vincere i contenziosi relativi alle multe per eccesso di velocità e centrati sul distinguo tra approvazione ed omologazione dei rilevatori

Ministero dell'Interno pronto alla battaglia sugli autovelox

A rischio le multe per eccesso di velocità, a fronte della mancata omologazione degli autovelox? Alla luce delle prese di posizione dei giudici, soprattutto della Cassazione, in favore degli automobilisti, il Ministero dell’Interno si rivolge, tra gli altri, alle Prefetture e alla Polizia Stradale prova a tracciare (disposizione del 23 gennaio 2025) la linea da seguire per evitare sconfitte in ambito giudiziario. In premessa, viene ricordato che quanto stabilito dal ‘Codice della strada’ in tema di autovelox: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali. Ma il termine ‘omologazione’ ha suscitato molte incertezze, ponendosi la questione se tale definizione sia da ritenersi o meno quale mero sinonimo del termine ‘approvazione’, ai fini dell’efficacia probatoria dello strumento atto alle rilevazioni delle violazioni. E su questo fronte la Cassazione si è espressa, ritenendo i termini ‘approvazione’ ed ‘omologazione’ non siano equiparabili e sottolineando come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Proprio per questo, il Ministero dell’Interno ha avviato un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Avvocatura Generale dello Stato, al fine di predisporre adeguati ed uniformi strumenti volti ad arginare la consistente mole di ricorsi presentati dagli automobilisti, proprio sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione. Ebbene, l’Avvocatura Generale ha prospettato, con parere espresso a metà dicembre del 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste esclusivamente per un dato meramente formale, ossia che il regolamento di esecuzione ed attuazione del ‘Codice della strada’ abbia codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai detti strumenti di rilevazione della velocità. In particolare, l’Avvocatura dello Stato sottolinea, si legge nella disposizione del Ministero dell’Interno, l’identità ira le procedure di omologazione ed approvazione, evidenziandone alcuni aspetti salienti: entrambi i procedimenti – di approvazione e di omologazione – sono finalizzati a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico; entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l’accertamento dell’illecito; la competenza in materia di omologazione ed approvazione è della medesima autorità amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori pubblici); sia per l’omologazione che per l’approvazione viene svolta un’istruttoria tecnico-amministrativa, tesa a valutare i requisiti e le caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento che deve assolvere (velocità, rosso, accesso ZTL, etc.) e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame; una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo (o sistema) proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione e l’omologazione; in caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo (o sistema), da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o di approvazione. Perciò, secondo l’Avvocatura dello Stato, in un contenzioso giudiziario è decisivo rappresentare in sede di giudizio la piena omogeneità fra le due procedure, di omologazione e di approvazione, sostanziando la prospettazione con elementi, in particolare documentali, che non sono stati esaminati dalla Corte, in quanto non depositati nei relativi giudizi. Pertanto, è necessario procedere al tempestivo deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione all’uopo rilevante, e precisamente il decreto di approvazione dello specifico strumento di rilevazione indicato nel verbale di accertamento e, soprattutto, eventuali decreti di omologazione di strumenti, altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità. Soltanto in tal modo sarà possibile, si legge nella disposizione del Ministero dell’Interno, rappresentare fondatamente, e soprattutto in maniera innovativa, la sostanziale omogeneità Ira i procedimenti di approvazione ed omologazione e, correlativamente, l’assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato a fronte di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto approvata e non omologata.

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