No all’assegnazione in via esclusiva dei ‘posti auto’

Delibera cassata poiché determinava la violazione del diritto soggettivo degli altri condòmini all’utilizzo dell’area condominiale destinata alla sosta delle automobili

No all’assegnazione in via esclusiva dei ‘posti auto’

La delibera assembleare – adottata a maggioranza – non può assegnare in via esclusiva i ‘posti auto’ nel parcheggio condominiale e, ampliando l’orizzonte, non può incidere sui diritti dei singoli né sottrarre la cosa alla sua destinazione principale o ridurre la facoltà d’uso dei beni comuni. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza del 20 dicembre 2024 del Tribunale di Nocera Inferiore), i quali hanno preso posizione sul contenzioso sorto in uno stabile a seguito della delibera con cui l’assemblea, a maggioranza, aveva deciso di assegnare in via esclusa ad alcuni condòmini l’area adibita a parcheggio, autorizzandoli a installare catene per evitare l’accesso a terzi estranei. A impugnare la delibera ha provveduto un condòmino, ritenendola invalida in quanto determinava la violazione del diritto soggettivo degli altri condòmini all’utilizzo dell’area condominiale destinata alla sosta delle automobili. Per i giudici sono legittime le obiezioni sollevate dal condòmino. Conseguente, quindi, la nullità della delibera assembleare, poiché essa, adottata a maggioranza e non all’unanimità, era destinata ad incidere sui diritti dei singoli condòmini risolvendosi in un’amputazione anomala delle facoltà d’uso dei beni comuni, e a pregiudicare un diritto soggettivo del singolo proprietario al pari uso del bene condominiale. Decisivo anche il richiamo al principio secondo cui, in tema di condominio, devono qualificarsi nulle non solo le deliberazioni assembleari prive degli elementi essenziali e quelle con oggetto impossibile o illecito, ma anche le decisioni con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea e quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini. Tornando alla vicenda in esame, quindi, l’assegnazione esclusiva dei ‘posti auto’ comporta di fatto l’attribuzione unilaterale della proprietà di dette aree – ovvero la costituzione di un diritto reale di godimento su di esse – a favore di singoli condòmini, sottraendole illegittimamente alla comunione. E, per quanto concerne la questione specifica dell’assegnazione dei ‘posti auto’, l’assemblea non può attribuire uno spazio comune – sia esso anche un singolo stallo – alla disponibilità esclusiva di uno o più condòmini, nemmeno attraverso la costituzione di un presunto diritto di godimento a tempo indeterminato. Per ottenere tale risultato, difatti, occorre che la volontà condominiale si concretizzi in una manifestazione contrattuale, ossia nell’adesione unanime da parte di tutti i proprietari, inclusi coloro che risultano menomati dalla decisione, atteso che solo con la loro espressa rinuncia al diritto è possibile perseguire lo scopo di riservare le cose comuni al godimento esclusivo di un gruppo di condòmini.

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