Oneri condominiali ancora a carico dell’ex condòmino
Decisiva la mancata comunicazione all’amministratore della perdita della proprietà

Obbligato a continuare a provvedere al pagamento degli oneri condominiali l’oramai ex condòmino che ha però dimenticato di comunicare all’amministratore di non essere più proprietario di uno degli immobili presenti nell’edificio. E ciò vale anche se la perdita della proprietà è avvenuta per usucapione. Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza del 27 dicembre 2024 della Corte d’appello di Roma), i quali aggiungono che l’ex condòmino, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dall’amministratore, non può limitarsi a esibire la nota di trascrizione della sentenza di accertamento dell’avvenuta usucapione, dovendo al contrario esibire il provvedimento giudiziario e provare che esso sia passato in giudicato. Chiara la vicenda oggetto del processo. In sostanza, una società ha contestato la debenza delle spese condominiali ad essa richieste dall’amministratore, deducendo di non essere più proprietaria di immobili all’interno dello stabile, e ciò a seguito di una sentenza dichiarativa dell’intervenuto acquisto per usucapione da parte di terzi. Il condominio si è difeso sostenendo di non avere ricevuto alcuna comunicazione di variazioni sull’assetto proprietario, e ha precisando poi che la società, nel proporre il giudizio, ha depositato solo una nota di trascrizione del titolo giudiziale. In primo grado sono state respinte le rimostranze della società, poiché per provare la perdita del diritto di proprietà di un bene immobile non è sufficiente produrre in giudizio la nota di trascrizione della sentenza dichiarativa dell’usucapione, nota che non costituisce né un atto di parte né una fonte di prova valida in relazione al titolo cui si riferisce ma un mero documento amministrativo. Inoltre, la sentenza non è stata prodotta in giudizio e, in ogni caso, essa avrebbe potuto produrre effetti solo dopo l’avvenuto passaggio in giudicato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i giudici di secondo grado, i quali ribadiscono che la funzione propria della nota di trascrizione è quella di risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare. Non interessa in alcun modo la validità e l’efficacia dell’atto tra le parti, ma lo rende semplicemente opponibile ai terzi. Ne consegue che essa è estranea alla prova del diritto di proprietà, e, allo stesso tempo, come nella vicenda oggetto del processo, della perdita del diritto di proprietà. Evidente, quindi, l’inadempienza attribuibile alla società, che avrebbe dovuto provvedere a depositare la sentenza relativa all’acquisto per usucapione della proprietà immobiliare presente nel palazzo e provarne poi il passaggio in giudicato.