Ossessiona una donna: il divieto di avvicinamento imposto all’uomo richiede anche il braccialetto elettronico
L’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo

Violenza sulle donne: il divieto di avvicinamento imposto all’uomo richiede anche il ‘braccialetto elettronico’. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 42892 del 25 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’ennesimo caso di un uomo accusato di avere maltrattato e ossessionato una donna. A fronte di addebiti solidi e pesanti e alla luce dello stato d’animo manifestato dalla donna e dell’incubo da lei vissuto, viene applicata all’uomo la misura degli arresti domiciliari, poi trasformata in divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. In aggiunta, infine, viene imposto all’uomo anche l’obbligo di dimora nel Comune, con prescrizione di permanenza notturna, dalle ore 21 alle ore 5, nella propria abitazione. Ciò però non basta, secondo la Procura, soprattutto tenendo presente l’aggiornamento normativo, datato novembre 2023, con cui si è stabilito che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri da tali luoghi, o dalla persona offesa, disponendo l’applicazione di particolari modalità di controllo previste dal ‘Codice di procedura penale’. Inoltre, con Io stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, ii giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi ii consenso all’adozione di modalità di controllo. Chiara la posizione del Pubblico Ministero: la norma non lascia margini di discrezionalità al giudice che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, stabilendo, come obbligatoria, l’applicazione delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Invece, il Tribunale del riesame non solo non ha indicato i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e non ha imposto all’imputato di non avvicinarsi a tali luoghi e alla persona offesa, ad una distanza non inferiore a cinquecento metri, ma non ha neanche, soprattutto, applicato il cosiddetto ‘braccialetto elettronico’, segnala la Procura. Per i magistrati di Cassazione sono sacrosante le contestazioni mosse al provvedimento adottato dal Tribunale del riesame. Con specifico riferimento agli strumenti di controllo come corollario del divieto di avvicinamento, difatti, i giudici ricordano che con la legge numero 128 del 24 novembre 2023 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domesticaâ€) il legislatore ha inteso modificare il regime delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, in relazione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice, nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, deve obbligatoriamente disporre anche l’applicazione degli strumenti di controllo. Su questo fronte i magistrati di Cassazione sono chiari: la obbligatorietà della applicazione del cosiddetto ‘braccialetto elettronico’ si desume: dalla interpretazione letterale della norma, che esclude ora la rimessione della adozione o meno di tali mezzi di controllo al potere discrezionale del giudice; dalla interpretazione della voluntas legis e dallo spirito della legge di rafforzamento del contrasto alla violenza domestica e di genere; dalla formulazione del ‘Codice di procedura penale’ in relazione alla applicazione degli strumenti tecnici di controllo, poiché, nella disciplina della misura cautelare degli arresti domiciliari, la norma contempla l’ipotesi astratta che il giudice non ritenga necessari tali strumenti, mentre analoga previsione non è contenuta nella disciplina della misura cautelare del divieto di avvicinamento; dalla previsione, infine, per il caso in cui l’imputato neghi il consenso all’adozione di modalità di controllo, ovvero per il caso in cui sia accertata la non fattibilità tecnica di tali modalità , della necessaria applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi. Tirando le somme, ecco il principio di diritto fissato dai giudici di Cassazione: l’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (così come la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici, sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.