Possibile la sottoposizione dello straniero ad un esame di integrazione civica

Presa in esame la normativa applicata nei Paesi Bassi e ora ritenuta compatibile coi principi dell’Unione Europea

Possibile la sottoposizione dello straniero ad un esame di integrazione civica

Possibile per il singolo Stato sottoporre i soggetti stranieri beneficiari di protezione internazionale ad un esame di integrazione civica. Tuttavia, il mancato superamento di tale prova non può essere sanzionato in modo sistematico. Questi i punti fermi fissati dai giudici comunitari (sentenza del 4 febbraio 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame la normativa con cui i Paesi Bassi hanno previsto, in particolare per i beneficiari di protezione internazionale, l’obbligo di superare, entro un certo termine, un esame di integrazione civica, prevedendo l’inflizione di un’ammenda in caso di mancano superamento della prova. I giudici comunitari sottolineano l’importanza dell’acquisizione, da parte dello straniero, di conoscenze, in particolare linguistiche, per l’integrazione e constata che gli Stati membri hanno, a determinate condizioni, la possibilità di rendere obbligatoria la partecipazione a programmi di integrazione civica con relativi esami. Tuttavia, occorre tener conto delle circostanze personali molto variabili in cui si trovano i beneficiari di protezione internazionale. In caso di mancato superamento dell’esame, un’ammenda può essere inflitta solo in casi eccezionali, come quelli che dimostrino una mancanza accertata e persistente di volontà di integrazione. Inoltre, addebitare, in linea di principio, tutte le spese dei corsi e degli esami del programma di integrazione al beneficiario di protezione internazionale costituisce un onere irragionevole. A dare il ‘la’ alla querelle giudiziario è stato un cittadino eritreo, arrivato nei Paesi Bassi all’età di 17 anni e riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale. Quando ha raggiunto l’età di 18 anni, però, le autorità lo hanno informato del suo obbligo di seguire un corso di integrazione civica in forza della legge olandese: egli doveva superare, in linea di principio entro tre anni, tutte le prove dell’esame di integrazione civica. Tale termine è stato prorogato complessivamente di un anno, in quanto egli aveva soggiornato stabilmente in un centro di accoglienza per richiedenti asilo e aveva seguito un percorso di formazione. Tuttavia, il giovane eritreo non si è presentato ad alcuni corsi ed esami e non ha superato quelli ai quali era presente. Perciò, le autorità gli hanno inflitto un’ammenda di 500 euro nonché imposto il rimborso integrale del prestito di 10mila euro, che gli era stato concesso dall’amministrazione per poter finanziare le spese del programma di integrazione civica, con la motivazione che egli non aveva completato tale programma entro il termine previsto. Successivamente, egli è stato dispensato dall’obbligo di superare detto programma, in quanto, in quel momento, aveva compiuto sforzi sufficienti per svolgerlo. Tuttavia, tale dispensa ha lasciato impregiudicato il suo obbligo di pagare l’ammenda e di rimborsare il prestito. Per i giudici comunitari, comunque, la direttiva europea sulla protezione internazionale non osta, a determinate condizioni, a una normativa nazionale che obblighi i beneficiari di protezione internazionale a superare un esame di integrazione civica.

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