‘Poste’ condannata per la mancata consegna del foglio informativo al cliente

Causata così la perdita del capitale investito e dei relativi frutti

‘Poste’ condannata per la mancata consegna del foglio informativo al cliente

‘Poste Italiane’ condannata a risarcire la cliente che non ha mai ricevuto il foglio informativo relativo ai ‘buoni’ fruttiferi da lei sottoscritti e perciò non ha potuto conoscere i termini di scadenza dei ‘buoni’. Evidente per i giudici (sentenza del 31 gennaio 2025 del Tribunale di Monza) la colpa addebitabile a ‘Poste Italiane’ che con la propria condotta ha causato alla cliente la perdita del capitale investito e dei relativi frutti. In premessa, i giudici osservano che la normativa prevede una serie di specifici obblighi in capo all’ente collocatore, cioè ‘Poste Italiane ‘: in particolare, per il collocamento dei ‘buoni’ fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, e vi è anche l’obbligo di esporre al pubblico le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del ‘buono’ sottoscritto. Senza dimenticare, poi, l’obbligo per cui, al momento del collocamento, il ‘buono’ deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al foglio informatico analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Ciò detto, tornando alla specifica vicenda, ‘Poste Italiane’ ha sostenuto di aver prontamente consegnato il foglio informativo alla cliente, ma non ne ha tuttavia fornito prova, limitandosi a produrre in giudizio un modello di foglio informativo che non è sottoscritto dalla cliente, né reca alcuna attestazione di consegna o di invio. Neppure, poi, ‘Poste Italiane’ ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che, nel periodo di sottoscrizione dei ‘buoni’ incriminati, la consegna del foglio informativo al cliente fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli uffici postali. Al contrario, vi sono elementi indiziari dai quali può desumersi che la prassi operativa prevedeva la consegna del foglio informativo solo ai clienti che ne facevano richiesta espressa. Irrilevante, quindi, la circostanza che la cliente potesse reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati, ad esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l’ufficio. Infatti, la consegna del foglio informativo analitico assume carattere essenziale nell’esecuzione del contratto, considerando che, osservano i giudici, si tratta dell’unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l’investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto. Anche perché tali indispensabili informazioni non emergono dalla letteralità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione che si tratti di ‘buono’ fruttifero postale a termine, né circa la scadenza della loro fruttuosità ovvero del termine di prescrizione. Al tempo stesso, tali elementi non si ritengono evincibili dalla menzione della serie di appartenenza sul buono, posto che la specifica dicitura (peraltro in un timbro a inchiostro scarsamente visibile) non risulta, di per sé, idonea ad indicare una durata dei ‘buoni’ più breve rispetto a quella ordinariamente prevista. Peraltro, l’obbligo di trasparenza e tutela del cliente non può dirsi limitato al momento della sottoscrizione del ‘buono’, bensì grava sull’intermediario anche durante la permanenza del rapporto. E, nella specifica vicenda, risulta invece che ‘Poste Italiane’ si sia resa inadempiente anche in questa fase esecutiva, allorquando, a fronte della richiesta avanzata dalla cliente di ottenere informazioni circa la scadenza dei ‘buoni’, gli operatori di ‘Poste Italiane’ hanno fornito errate indicazioni sullo stato dei ‘buoni’ da lei sottoscritti e le hanno consegnato due documenti dai quali si evinceva una scadenza molto più lunga. Non può, poi, omettersi di considerare, infine, che il rapporto oggetto di causa rientra tra i cosiddetti contratti asimmetrici, nell’ambito dei quali il legislatore, comunitario e nazionale, impone degli obblighi di informazione in carico al contraente forte, che è chiamato a trasferire le sue conoscenze alla parte più debole, così da garantire l’autodeterminazione della scelta e la consapevolezza del volere, e, dunque, la mancata esplicazione da parte dell’intermediario, che svolge attività anche solo assimilabile a quella bancaria, di informazioni protettive, esaurienti ed appropriate, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite, è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà. Tirando le somme, appurato che il foglio informativo non è stato consegnato alla cliente e che tale omissione ha generato un grave inadempimento di ‘Poste Italiane’, con riguardo alle conseguenze di esso si ritiene che il comportamento dell’ente non abbia permesso alla cliente di conoscere le reali caratteristiche (tra cui i termini di scadenza) del prodotto acquistato, cosicché gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all’intermediario a titolo di risarcimento del danno, parametrato al capitale perso, ossia 10mila euro.

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