Rapina in casa, caduta fatale alla vittima: rapinatore colpevole di omicidio
Va esclusa, secondo i giudici, l’ipotesi della preterintenzionalità. Legittimo, invece, parlare di omicidio volontario, soprattutto considerando l’anziana età della vittima (ultranovantenne) e la correlata condizione di fragilità

Colpevole di omicidio il rapinatore che causa la caduta fatale della vittima. Definitiva la responsabilità penale di un uomo che ha compiuto un blitz nella casa di una signora di oltre 90 anni di età e, prima di portar via 300 euro, ha aggredito la donna, facendola cadere e così causando l’impatto rivelatosi fatale per lei. Secondo i giudici (sentenza numero 42785 del 21 novembre 2024 della Cassazione), considerate l’anziana età della vittima e la correlata condizione di fragilità, è palese l’elemento soggettivo del dolo eventuale in capo al rapinatore. Ricostruito il drammatico episodio, verificatosi in provincia di Foggia, l’uomo sotto processo viene ritenuto colpevole non solo di rapina aggravata dalla commissione del fatto all’interno di una casa e ai danni di una persona anziana ma anche di omicidio, per avere provocato la caduta, poi rivelatasi fatale, della vittima della rapina. Decisiva anche per i magistrati di Cassazione la ricostruzione dei fatti, ricostruzione che fa emergere due dati: primo, l’incontro tra l’uomo e l’anziana signora non fu casuale; secondo, l’evento morte non fu determinato in via accidentale. Su quest’ultimo punto, difatti, dagli esiti degli accertamenti medico-legali, annotano i giudici, si comprende che le lesioni contusive riscontrate sul corpo della vittima sono compatibili con una colluttazione e con un urto violento del capo della vittima contro un’ampia superficie di dura consistenza. Ciò consente, quindi, di affermare che l’anziana signora è stata aggredita dall’uomo, per il tramite di manovre di strattonamento e scuotimento, tanto intense da averle cagionato un trauma tessile al livello della regione occipitale-cervicale, e con percosse inferte sul volto. Tirando le somme, va esclusa l’ipotesi, avanzata dalla difesa, della preterintenzionalità. Legittimo, invece, parlare di omicidio volontario. Anche perché, considerate l’anziana età della vittima (ultranovantenne) e la correlata condizione di fragilità, è palese, secondo i giudici, l’elemento soggettivo del dolo eventuale in capo al rapinatore, il quale, avendo posto in essere la condotta accertata, si era sicuramente rappresentato la possibilità concreta di cagionare il decesso della vittima, accettando il rischio della concreta possibilità dell’evento mortale. Inequivocabile è, in questa ottica, anche il fatto che il rapinatore, successivamente all’aggressione, invece di prestare soccorso alla anziana vittima o di chiamare i soccorsi, ha posto in essere una condotta predatoria all’interno dell’appartamento.