Regolamento: il divieto di sopraelevazione costituisce una vera e propria servitù
Di conseguenza, l’azione di demolizione delle opere abusive realizzate in violazione di tali divieti, avendo natura reale, è soggetta alla prescrizione ventennale
Il fatto che le tabelle millesimali dell’edificio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell’intero stabile non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, come previsto dal Codice Civile, fra i soli condòmini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite
Esclusa la prescrizione quinquennale, riservata alle prestazioni che costituiscono corrispettivo della controprestazione resa per periodi determinati e che maturano con il decorso del tempo divenendo esigibili alle scadenze convenute