Separazione coniugale: presupposti per il diritto all’assegno di mantenimento
Nel valutare se il coniuge – che richiede l’assegno – è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se non la metta a frutto senza giustificato motivo
In materia di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell’assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il coniuge – che richiede l’assegno – è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l’assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, il soggetto sia in grado di procurarsi da solo.
Pertanto, l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 16633 del 27 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito al versamento di un assegno di mantenimento – di 500 euro – da parte della donna all’uomo.
Decisivo per il giudice d’Appello il riferimento all’età – quasi 70 anni – dell’uomo e alla mancata produzione di redditi da parte sua.
Questa visione viene ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, i quali sottolineano il mancato accertamento della reale consistenza delle risorse reddituali e patrimoniali dei due coniugi, e soprattutto di quelle del marito.
In sostanza, il pronunciamento di secondo grado è, circa la situazione patrimoniale e reddituale dell’uomo, così incompleto e deficitario da non giustificare in alcun modo, se non a livello di mera apparenza, la conclusione a cui è pervenuta riconoscendo un assegno di mantenimento definito di natura assistenziale in capo alla donna. Senza dimenticare, poi, che il pronunciamento d’Appello non offre contezza delle ragioni per le quali un soggetto che ha ricoperto per diversi anni ruoli apicali in società, alcune delle quali con una media di oltre sessanta dipendenti e con indici produttivi elevati, avesse svolto la sua attività di amministratore e di liquidatore sempre a titolo gratuito.
Ciò detto, va rilevato che, in materia di separazione dei coniugi il diritto e di connesso assegno di mantenimento, nel valutare se il singolo coniuge è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa. E, più in generale, l’attitudine al lavoro proficuo dei due coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita.