Superamento della soglia di fallibilità dell’imprenditore individuale: vanno computati tutti i debiti facenti capo alla persona fisica

Il principio trova applicazione anche per i debiti derivanti dalla precedente partecipazione dell’imprenditore come socio illimitatamente responsabile in società di persone

Superamento della soglia di fallibilità dell’imprenditore individuale: vanno computati tutti i debiti facenti capo alla persona fisica

Ai fini della verifica del superamento della soglia di fallibilità dell’imprenditore individuale, devono essere computati tutti i debiti facenti capo alla persona fisica, indipendentemente dalla loro natura (civile o commerciale) e dalla loro origine, non essendo consentite limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa delle obbligazioni contratte. E tale principio trova applicazione anche per i debiti derivanti dalla precedente partecipazione dell’imprenditore come socio illimitatamente responsabile in società di persone, in quanto tutti i debiti fanno unitariamente e inscindibilmente capo all’unico soggetto che esercita l’impresa individuale. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 28960 dell’11 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente il reclamo proposto dal titolare di una ditta individuale avverso il provvedimento che aveva dichiarato il suo fallimento su istanza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione  titolare di un credito di circa 1.000.000 di Euro portato da cartelle esattoriali rimaste insolute e, quanto alla cifra di 600.000 euro, sorto in massima parte nei confronti della ‘s.n.c.’ di cui l’uomo era stato socio illimitatamente responsabile9. Per i giudici di merito, il titolare della ditta individuale è assoggettabile a fallimento per superamento della soglia di fallibilità, in quanto nell’ammontare complessivo dei debiti da lui contratti vanno considerati anche quelli di cui è tenuto a rispondere quale socio della cessata ‘s.n.c.’. Decisivo, per i magistrati di Cassazione, il riferimento al principio secondo cui l’ordinamento italiano, ai fini della sussistenza del presupposto dell’insolvenza, non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell’esposizione del debitore al fallimento. In questo quadro, quindi, solo l’alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell’autonomia patrimoniale perfetta. Dunque, se tutti i debiti, in qualunque modo contratti, fanno unitariamente e inscindibilmente capo all’unico soggetto – persona fisica che esercita l’impresa individuale (non avendo la ditta una soggettività giuridica distinta rispetto alla persona del suo titolare) –, il principio vale, a maggior ragione, ai fini della verifica della fallibilità dell’imprenditore medesimo.

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