Usucapione di un terreno: può rivelarsi decisivo un varco nella recinzione
Da appurare se, mediante tale varco, il legittimo proprietario abbia continuato l’esercizio di una relazione col bene
La parte che invoca l’acquisto per usucapione deve provare, con particolare rigore, di aver posseduto il bene ininterrottamente uti dominus, in maniera pubblica e indisturbata, escludendo il legittimo proprietario dalla relazione col bene.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 28286 del 24 ottobre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un terreno, precisano che la presenza di un varco o di un’apertura nella recinzione del fondo non è elemento ininfluente, ma costituisce fatto idoneo ad assumere rilevanza decisiva, qualora sia dimostrato che, mediante tale varco o tale apertura, il legittimo proprietario abbia continuato l’esercizio di una relazione col bene, circostanza, questa, idonea ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus necessario per l’usucapione.
Riflettori puntati, come detto, su un terreno: un privato ne rivendica l’usucapione, sostenendo di averlo posseduto pacificamente e pubblicamente, in modo ininterrotto, per oltre vent’anni. Opposizione secca, ovviamente, da parte del legittimo proprietario del terreno.
In Appello viene riconosciuta l’usucapione ipotizzata dal privato. Per i giudici di secondo grado, difatti, è provata la signoria di fatto ultraventennale sul bene oggetto di causa, e ciò sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni, in quanto è emerso che il privato ha recintato il terreno, utilizzandolo come accesso al garage e alla sua casa di abitazione. Integrato, quindi, per i giudici d’Appello, il possesso pubblico non interrotto del bene, escludendo, in ragione della prolungata durata del possesso stesso, che esso fosse riconducibile ad una ipotesi di tolleranza.
Inoltre, i giudici d’Appello, preso atto che nella recinzione era presente un varco o un apertura, ritengono tale circostanza ininfluente, in quanto l’ingresso all’interno del fondo munito di una recinzione visibile resta privo di efficacia interruttiva, non implicando il recupero del possesso da parte del proprietario del bene in oggetto e, a maggior ragione, per l’ingresso di terzi estranei al rapporto.
Questa considerazione, in astratto condivisibile ove la causa abbia ad oggetto una pretesa possessoria, non è tuttavia corretta nella fattispecie, ove si discute di una domanda a contenuto petitorio, osservano i magistrati di Cassazione.
In generale, la parte che ha interesse a far valere l’usucapione di un bene deve provare di averlo posseduto ininterrottamente uti dominus, in maniera pubblica e indisturbata, escludendo il legittimo proprietario dalla relazione con la cosa. Perciò, la presenza di un varco nella recinzion del bene non è elemento ininfluente, ma, al contrario, costituisce fatto idoneo ad assumere rilevanza decisiva, ove sia dimostrato che, mediante esso, il legittimo proprietario del bene abbia continuato l’esercizio di una relazione con la res.
Necessario, quindi, tornando alla vicenda in esame, approfondire il tema della esistenza e della utilizzazione del varco nella recinzione del terreno, poiché l’eventuale dimostrazione del suo uso da parte del legittimo proprietario del bene rappresenterebbe circostanza idonea, ove provata, ad escludere la sussistenza del possesso esclusivo uti dominus da parte del privato che rivendica l’usucapione.