Via libera alla 'sala del commiato'

Illegittima la delibera che ha negato ad una società la possibilità di impiegare l’immobile di sua proprietà

Via libera alla 'sala del commiato'

Via libera alla ‘sala del commiato’ nello stabile condominiale. Ciò perché, in linea generale, la destinazione di uno spazio a ‘sala del commiato’ non può essere ritenuta contraria al decoro, non pregiudica la quiete, non coinvolge profili o problematiche che attengono all’igiene. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 5 febbraio 2025 della Corte d’appello di Torino), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo in Piemonte a seguito di una delibera assembleare con cui era stata negata ad una società la possibilità di destinare l’immobile in sua proprietà esclusiva ad uso di ‘sala del commiato’. In sostanza, la società, proprietaria di un immobile ubicato al piano terra di un edificio, ha convenuto in giudizio il condominio chiedendo l’annullamento della delibera con cui le era stato negato il diritto di esercitare, nei propri locali, l’attività di ‘sala del commiato’ e ha osservato che nello stabile era prevista la facoltà di destinare gli immobili ubicati al piano terreno a negozio e pubblico esercizio di qualsiasi genere e natura, fatta eccezione solo per alcune attività specificamente indicate, tra le quali non rientrava e, comunque, non poteva rientrare, secondo la società, la ‘sala del commiato’. Decisivo, per i giudici d’Appello, il riferimento alle disposizioni contenute nello specifico regolamento condominiale. Difatti, con una clausola ad hoc è previsto che le unità immobiliari site nel piano interrato e al piano terreno potranno essere adibite a negozio e pubblico esercizio di qualsiasi genere e natura, ad eccezione di officine meccaniche, di qualsiasi tipo e qualità, depositi di materiali corrosivi ed esplosivi, impianti di attività industriale o artigiana comportanti occupazioni di operai, macellai, sale da ballo e scuole di musica e canto, palestre ginnastiche e pugilistiche, forni di pane e forni di pasticceria, cliniche specialistiche, ambulatori, istituti mutualistici. Ebbene, osservano i giudici, lattività di esercizio della sala del commiato è da qualificarsi quale pubblico esercizio, intero come riferibile ad ogni attività che fornisca servizi al pubblico. E, in generale, contrariamente alla tesi sostenuta dal condominio, l’elencazione delle attività espressamente vietate è analitica e soddisfa oggettive esigenze di tutela per il rispetto della quiete, del decoro e dell’igiene del condominio, per cui va interpretata ed applicata in modo restrittivo, essendo circostanziate le caratteristiche degli esercizi non consentiti.

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