Affidamento condiviso: per scelte di ordinaria amministrazione non serve il consenso congiunto.
Nei casi di affidamento condiviso, per le scelte di ordinaria amministrazione può decidere il solo genitore collocatario. Lo ha chiarito la Cassazione, evidenziando che ciò deve avvenire nel miglior interesse del minore.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguardo alle decisioni di ordinaria gestione nei casi di affidamento condiviso, sottolineando che tali decisioni, volte al miglior interesse del minore, spettano al genitore con il quale il minore risiede abitualmente, senza necessità di un consenso congiunto.
Nel caso specifico, un padre ha chiesto al Tribunale di modificare il provvedimento che prevedeva l'affidamento congiunto del figlio con la sua residenza principale presso di lui e la partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie. Il padre sosteneva che, viste le difficoltà con la madre, l'unico modo per garantire il benessere del figlio sarebbe stato l'affidamento esclusivo al padre con una riduzione del tempo trascorso con la donna.
Dopo che i giudici di merito hanno respinto la richiesta di affido esclusivo, considerando che non ci fossero comportamenti particolarmente gravi da parte della madre, il padre ha presentato ricorso in Cassazione.
La Corte ha respinto il ricorso e ha richiamato due articoli del codice civile:
- L'articolo 337-ter, comma 3, che permette al giudice di stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione. Se un genitore non rispetta queste condizioni, il giudice può modificare le modalità di affidamento.
- L'articolo 337-quater che stabilisce che il genitore al quale sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, ma le decisioni di maggiore importanza per i figli devono essere prese da entrambi i genitori.
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, sostenendo che non violasse la legge in quanto avevano assegnato al padre collocatario il potere decisionale in questioni di ordinaria amministrazione, nell'interesse del minore.
I Giudici hanno chiarito che queste decisioni di routine, non di tipo decisivo ma relative alla gestione quotidiana, sono delegate al padre, senza alcuna lesione del principio della bigenitorialità. Infatti, il giudice può individuare un assetto diverso se ritiene che sia nell'interesse superiore del minore, garantendo così il suo benessere e una crescita armoniosa.