Imposta di successione: dovrà essere calcolata direttamente dal contribuente

Fatto il punto sulle modifiche apportate al ‘Testo unico successioni e donazioni’, al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione

Imposta di successione: dovrà essere calcolata direttamente dal contribuente

Novità importanti in materia di imposta di successione. Non sarà più richiesta, difatti, dall’Agenzia delle Entrate ma dovrà essere calcolata direttamente dal contribuente. A fornire chiarimenti è proprio l’Agenzia delle Entrate (circolare numero 3 del 16 aprile 2025), facendo il punto sulle modifiche apportate al ‘Testo unico successioni e donazioni’, al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione. In sostanza, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, più novanta giorni). Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (novanta giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione). Dall’Agenzia forniscono, comunque, anche indicazioni in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e un riepilogo delle aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Nello specifico, ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le seguenti aliquote e franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: 4 per cento, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro; 6 per cento, se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 6 per cento, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento, se a favore di altri soggetti. Se, poi, il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. Identiche aliquote e franchigie sono previste con riferimento all’imposta di donazione. Per quanto concerne, poi, l’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta, si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

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