Brevetti: stop alla creazione di un dispositivo che replichi quello originale

Ai fini dell’accertamento della contraffazione di una invenzione industriale, l’esame non deve essere limitato ai particolari costruttivi ed alle caratteristiche esteriori dei due ritrovati

Brevetti: stop alla creazione di un dispositivo che replichi quello originale

Il diritto del titolare di un brevetto avente ad oggetto un prodotto, e consistente nel vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre e commercializzare il medesimo prodotto, è sicuramente leso dalla creazione di un dispositivo che replichi quello coperto dalla privativa brevettuale, salvo che per differenze che lo rendano meno funzionale rispetto all’invenzione protetta.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 12242 dell’1 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un brevetto europeo avente ad oggetto un estrattore automatico dei fondi di caffè.
Per meglio inquadrare la questione, poi, i magistrati precisano che la contraffazione del brevetto non è esclusa dalla presenza, nel prodotto in contraffazione, di varianti, equivalenti ad elementi delle rivendicazioni, che siano prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Invece, solo ove la variante ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta.
Legittime, quindi, nella vicenda in esame, secondo i giudici di Cassazione, le rimostranze del titolare del brevetto.
Smentita la visione tracciata in Appello, laddove, alla luce della variante relativa alla forma, si è osservato che questa non consentiva al prodotto ipotizzato come copia di raggiungere un risultato che, in termini di efficienza, fosse corrispondente a quello attinto dal brevetto, e si è quindi desunta l’inesistenza della presunta contraffazione.
In terzo grado viene chiarito che il diritto del titolare del brevetto avente ad oggetto un prodotto, e consistente nel vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre e commercializzare il medesimo prodotto, è sicuramente vulnerato dalla creazione di un dispositivo che replichi quello coperto dalla privativa brevettuale, salvo che per differenze che lo rendano meno funzionale rispetto all’invenzione protetta.
In questa ottica, la contraffazione del brevetto non è esclusa dalla presenza, nel prodotto in contraffazione, di varianti, equivalenti ad elementi delle rivendicazioni, che siano prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema, mentre, solo ove la variante ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta.
Allorquando, invece, come nel caso in esame, la variante adottata (nella specie: la diversa conformazione dell’involucro) non presenti alcuna originalità – mancando, anzi, di equivalenza funzionale rispetto all’elemento coperto dalla privativa (così da generare un risultato, in termini di efficienza, deteriore rispetto a quello offerto dall’elemento oggetto della rivendicazione) – deve darsi atto della contraffazione. L’opera realizzata consiste, in tale evenienza, nella mera combinazione della vietata riproduzione degli insegnamenti del brevetto con una soluzione tecnica priva di alcun valore, siccome incapace di portare ai risultati che il brevetto stesso permette di raggiungere. Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi, precisano i giudici, che per assicurare legittimità alle attività riproduttive di invenzioni brevettate sia sufficiente apportarvi modifiche peggiorative.
Laddove in Appello si è ritenuto che la pur parziale coincidenza tra le caratteristiche non consenta di ravvisare la contestata contraffazione in considerazione della presenza di una variante rispetto ad un elemento della rivendicazione che assume una importanza centrale nell’insieme dell’idea inventiva, si è ignorato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento della contraffazione di una invenzione industriale, l’esame non deve essere limitato ai particolari costruttivi ed alle caratteristiche esteriori dei due ritrovati, ma, tenuto presente che la contraffazione esiste o meno a seconda che il punto inventivo sia stato o meno usurpato, va compiuto raffrontando l’idea inventiva tutelata dal brevetto con quella realizzata nel nuovo ritrovato.

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