Chiarimenti sui prodotti alimentari importati da un Paese terzo

Possibile l’applicazione del logo di produzione biologica dell’Unione Europea.

Chiarimenti sui prodotti alimentari importati da un Paese terzo

Etichettatura dei prodotti biologici: un prodotto alimentare importato da un Paese terzo può recare il logo di produzione biologica dell’Unione Europea, a patto, però, che soddisfi tutte le prescrizioni previste. E ciò vale anche se le norme di produzione del Paese terzo sono riconosciute equivalenti a quelle previste dal diritto dell’Unione Europea. E un tale prodotto può comunque recare il logo di produzione biologica del Paese terzo. Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il caso che ha avuto origine in Germania. In sostanza, il divieto di utilizzare il logo di produzione biologica dell’Unione Europea per prodotti fabbricati in un Paese terzo secondo norme solo equivalenti a quelle previste dal diritto dell’Unione Europea stessa si estende anche all’uso dei termini che fanno riferimento a tale produzione. Tuttavia, purché un prodotto sia conforme a tali norme, il logo di produzione biologica del Paese terzo può essere utilizzato nell’Unione Europea per prodotti siffatti, anche quando contiene termini che fanno riferimento alla produzione biologica. Utili i dettagli per meglio inquadrare la vicenda. Nello specifico, un fabbricante tedesco produce una bevanda composta da una miscela di succhi di frutta e di estratti contenente, oltre a prodotti biologici, vitamine non vegetali e gluconato di ferro, e sull’imballaggio di tale prodotto figura, in particolare, il logo di produzione biologica dell’Unione Europea. Le autorità tedesche hanno però ingiunto all’azienda di rimuovere dall’imballaggio di tale prodotto il logo di produzione biologica dell’Unione Europea, in quanto il prodotto non era conforme ai requisiti del regolamento sull’etichettatura dei prodotti biologici, regolamento che consente, infatti, di aggiungere vitamine e minerali ai prodotti trasformati recanti il termine ‘biologico’ solo se il loro impiego è richiesto dalla legge, il che non è il caso della bevanda in questione. L’azienda ha lamentato una disparità di trattamento tra il suo prodotto e un prodotto simile, contenente anch’esso vitamine non vegetali e minerali, importato dagli Stati Uniti, che non sarebbe soggetto a un tale divieto. Infatti, gli Stati Uniti sono riconosciuti come Paese terzo le cui norme di produzione e di controllo sono equivalenti a quelle dell’Unione Europea, e ciò significa che i prodotti provenienti da tale Paese terzo conformi alle norme di produzione di quest’ultimo possono essere commercializzati nell’Unione Europea come prodotti biologici. Secondo la società tedesca, però, tale riconoscimento consentirebbe così che prodotti concorrenti americani possano recare il logo di produzione biologica dell’Unione Europea, nonché i termini ad esso relativi, alla semplice condizione che rispettino le norme di produzione degli Stati Uniti, vale a dire anche qualora non siano conformi alle norme di produzione del diritto dell’Unione Europea. A fronte di tale presunta disparità di trattamento, i giudici comunitari considerano che un prodotto importato da un Paese terzo e fabbricato secondo norme di produzione e di controllo riconosciute equivalenti a quelle previste dal diritto dell’Unione Europea non può utilizzare né il logo di produzione biologica dell’Unione Europea stessa né termini che fanno riferimento a tale produzione se non è un prodotto pienamente conforme alle norme di produzione previste dal diritto dell’Unione Europea. Il contrario rischierebbe, infatti, di nuocere alla concorrenza leale nel mercato interno dei prodotti biologici e di creare un’ambiguità che potrebbe indurre in errore i consumatori. Ciò perché il logo di produzione biologica dell’Unione Europea mira a informare i consumatori in modo chiaro del fatto che il prodotto sul quale esso figura è pienamente conforme all’insieme delle prescrizioni del diritto dell’Unione Europea, e non soltanto a norme equivalenti a queste ultime. Ciò posto, i giudici rilevano che il logo di produzione biologica di un Paese terzo può essere utilizzato nell’Unione Europea per siffatti prodotti importati, anche quando contiene termini che fanno riferimento alla produzione biologica. Infatti, un tale logo non è idoneo a dare l’impressione che i prodotti importati siano conformi all’insieme delle norme di produzione e di controllo dell’Unione Europea.

news più recenti

Mostra di più...