Comunicare le generalità dei condomini morosi al creditore rientra tra gli obblighi dell’amministratore di condominio

L'obbligo dell'amministratore è quello di comunicare al creditore, intenzionato a recuperare i suoi crediti, le generalità dei condomini inadempienti, evidenziando una responsabilità di cooperazione con il terzo creditore nel divulgare i nomi dei condomini morosi e le rispettive quote millesimali da pagare

Comunicare le generalità dei condomini morosi al creditore rientra tra gli obblighi dell’amministratore di condominio

Il Tribunale di Pescara è stato incaricato di decidere su una controversia riguardante la richiesta di una società nei confronti di uno studio di amministrazione condominiale. In particolare, la società desiderava ottenere le informazioni relative ai condomini morosi che dovevano ancora pagare gli importi in sospeso, come stabilito in un decreto ingiuntivo, per un totale di €14.755,20. Nonostante lo studio amministrativo avesse sostenuto di aver già fornito le informazioni richieste, il Tribunale ha esaminato la questione e ha rilevato che le risposte ricevute erano incomplete, comportando ritardi e difficoltà per la società creditrice nel recupero delle somme dovute dai condomini inadempienti.

Basandosi sull'art. 63 del codice civile e sottolineando l'obbligo dell'amministratore in carica di comunicare i dettagli essenziali ai creditori per il recupero dei crediti, il Tribunale ha accolto il ricorso della società creditrice. All'amministratore condominiale è stato quindi ordinato di fornire alla società nomi, cognomi, codici fiscali e indirizzi esatti di ciascun condomino inadempiente, insieme agli importi dovuti da ognuno di loro, compresi i rispettivi millesimi di competenza, al fine di consentire alla società creditrice di agire efficacemente per recuperare i fondi.

Pertanto, i giudici hanno stabilito che l'amministratore condominiale ha l'obbligo di comunicare al creditore le informazioni specifiche dei condomini inadempienti che il creditore intende perseguire per il recupero del credito. La parte finale dell'articolo 63, comma 1, dei regolamenti attuativi del codice civile, stabilisce un dovere legale di collaborazione con il terzo creditore, attribuito direttamente all'amministratore e non riconducibile al suo rapporto di mandato con i condomini. Il rifiuto immotivato dell'amministratore di adempiere a questo obbligo va contro il principio di lealtà, dimostrando un'obbligazione giuridica separata fondata sul principio generale di solidarietà sociale, il quale è ormai consolidato nella normativa.

L'unica eccezione stabilita dalla recente modifica dell'art. 63 del codice civile è che i condomini in regola con i pagamenti possono essere presi di mira solo dopo l’escussione infruttuosa degli altri condomini morosi (Tribunale di Pescara n. 241 del 6 febbraio 2024).

 

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