Condanna per la vendita di prosciutto crudo con dicitura ‘tipo Parma’
Per i giudici è sacrosanto parlare di frode nell’esercizio del commercio, frode resa più grave dall’avere riguardato un peculiare prodotto alimentare con ‘Denominazione di origine protetta’
Proposto e venduto prosciutto crudo accompagnato dalla dicitura ‘tipo Parma’: sacrosanta la condanna per il titolare del salumificio. Per i giudici (sentenza numero 32260 del 30 settembre 2025 della Cassazione) non ci sono dubbi: palese il reato compiuto, ossia frode nell’esercizio del commercio, resa più grave dall’avere riguardato un peculiare prodotto alimentare con ‘Denominazione di origine protetta’. Evidente, difatti, il carattere ingannevole della dicitura che accompagnava il prodotto venduto, dicitura tale da creare confusione col prosciutto di Parma ‘Dop’.
Riflettori puntati su un salumificio abruzzese. A richiamare l’attenzione è una precisa operazione commerciale, ossia la vendita di prosciutto crudo all’estero, prosciutto crudo presentato ai clienti come ‘tipo Parma’. E proprio quest’ultimo dettaglio allerta le forze dell’ordine e la magistratura.
Consequenziale il procedimento giudiziario che vede sotto accusa il titolare del salumificio e si conclude con una condanna, sia in primo che in secondo grado, per frode nell’esercizio del commercio.
Al titolare del salumificio viene addebitato, in sostanza, di avere commercializzato prosciutto crudo in violazione della normativa posta a tutela della DOP ‘prosciutto di Parma’, consegnando, di conseguenza, beni di qualità differente a quello pattuito.
Col ricorso in Cassazione, però, l’imprenditore prova a mettere in discussione la linea dell’accusa, e, in questa ottica, sostiene sia stato ignorato un dettaglio importante, ossia, la richiesta specifica dell’acquirente e sia stato anche non approfondito l’eventuale profilo ingannevole della locuzione usata per caratterizzare il prosciutto crudo venduto, profilo da escludere, a suo dire, anche da prove dimostrative di una prassi commerciale riguardante l’utilizzo in buonafede dell’espressione ‘tipo Parma’.
Allo stesso tempo, l’imprenditore lamenta la mancata valutazione della sua estraneità rispetto alla attività di assunzione degli ordini da parte dell’’Ufficio estero’ della ditta da lui amministrata.
Per i magistrati di Cassazione, però, le obiezioni proposte dall’imprenditore non sono assolutamente sufficienti per porre in discussione la condanna emessa in Appello.
Prima di esaminare la vicenda, però, viene ribadito che il reato di frode nell’esercizio del commercio punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegni all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. Si vuole, in altri termini, sanzionare pratiche commerciali ingannevoli che ledano la fiducia dei consumatori e l’integrità delle transazioni, con la previsione, poi, di una aggravante, con annesso aumento della pena, se i fatti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme.
Già da queste considerazioni emerge un punto fermo: ai fini della integrazione del reato di frode nell’esercizio del commercio non è determinante l’analisi della pattuizione specificamente intervenuta tra le parti interessate alla intervenuta consegna, quanto, piuttosto, la necessita di tutelare la correttezza degli scambi commerciali in funzione della tutela della fiducia dei consumatori e quindi anche degli interessi degli stessi produttori. Non a caso, il bene giuridico in questione è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l’onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti. Da ciò consegue che, anche per il perfezionamento del reato, non necessita l’identificazione dei compratori e che la tolleranza o il consenso da loro espressi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile.
Ragionando in questa ottica, è corretta la condanna del titolare del salumificio, poiché ai fini della configurazione del reato di frode nell’esercizio del commercio è sufficiente l’uso della locuzione ‘tipo Parma’, poiché tale locuzione ha costituito un inganno nei confronti dell’acquirente, a prescindere dalla sua richiesta effettiva. E rilevante è, secondo i magistrati di terzo grado, il dato, certamente riconducibile all’imprenditore, costituito dall’uso della più volte evidenziata locuzione ingannevole nei confronti dei consumatori.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici di Cassazione sanciscono che la consegna di un bene diverso da quello indicato nell’etichetta e protetto da ‘Denominazione di origine protetta’ integra il reato di frode nell’esercizio del commercio, reato che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.