Conducente colpevole se causa l’incidente fidando sul comportamento corretto degli altri utenti della strada

Il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente

Conducente colpevole se causa l’incidente fidando sul comportamento corretto degli altri utenti della strada

In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili. Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita. E il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento. Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 30089 del 21 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a fare chiarezza su dinamica e responsabilità dello scontro ad un incrocio tra due veicoli. Accertata la dinamica dell’incidente, si è appurato che un veicolo procedeva contromano e si è dedotto, in Appello, l’obbligo da parte del conducente di quel veicolo di fornire la prova dell’esistenza, per il conducente dell’altro veicolo, di condizioni di spazio e di tempo per evitare il sinistro. Per i giudici di Cassazione, invece, è illogico addebitare al conducente del veicolo che procedeva contromano l’onere di fornire la prova della causazione o della concausazione del sinistro da parte della condotta di guida del conducente dell’altro veicolo. Illogica anche la visione, sempre tracciata in Appello, secondo cui, dinamica alla mano, è verosimile che un veicolo che si immetta in una strada a senso unico, anche rispettando la segnaletica verticale, guardi unicamente nella direzione da cui possono giungere delle macchine, non potendo immaginare di trovare la carreggiata occupata da altro veicolo – in movimento o, addirittura, fermo – nel senso opposto. Tale affermazione è errata in iure, sanciscono in modo netto i giudici di Cassazione, in quanto non tiene conto del fatto che, nello specifico settore della circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti, purché rientri nel limite della prevedibilità. Di conseguenza, il conducente di un veicolo, che si immetta in una strada a senso unico, non può per ciò stesso ritenersi dispensato dal guardare se, nonostante il divieto, altro veicolo (o motocicletta o bicicletta) si trovi in detta strada, in quanto, non essendo imprevedibile detta possibilità, è tenuto a mantenere una visione completa dello spazio, in cui si sviluppa la propria condotta di guida, a garanzia della propria e dell’altrui incolumità (compresa quella dei pedoni).

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