Niente ‘green pass’: l’assenza ingiustificata per un solo giorno non è sanzionabile col licenziamento
In sostanza, le assenze successive rientrano nella tutela prevista dalla normativa emergenziale che esclude conseguenze disciplinari e garantisce la conservazione del rapporto di lavoro

L’assenza ingiustificata del lavoratore per un solo giorno, assenza dovuta alla mancata comunicazione preventiva della carenza del ‘green pass’ richiesto dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia, non può essere sanzionata con il licenziamento disciplinare ma solo con una sanzione conservativa, in quanto le assenze successive rientrano nella tutela prevista dalla normativa emergenziale che esclude conseguenze disciplinari e garantisce la conservazione del rapporto di lavoro.
Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza numero 34541 del 27 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi nel gennaio del 2022 e a fare riferimento al quadro normativo emergenziale vigente all’epoca dei fatti, con imposizione ai lavoratori del settore privato del possesso del cosiddetto ‘green pass base’ (ottenibile con la vaccinazione, o l’avvenuta guarigione da Covid-19 con cessazione dell’isolamento, o alternativamente con effettuazione di test antigenico rapido o molecolare).
In sostanza, il lavoratore (non vaccinato ed espatriato in Spagna per sottrarsi all’obbligo vaccinale per utilizzare i mezzi di trasporto, nella consapevolezza dell’impossibilità di rientro) non si è presentato in servizio, e successivamente, quello stesso giorno, ha comunicato via e-mail alla società datrice la mancanza della necessaria certificazione.
I giudici d’Appello hanno ritenuto sanzionabile in via conservativa il comportamento del lavoratore, escludendo, quindi, l’ipotesi del licenziamento disciplinare, stabilito esclusivamente per assenza ingiustificata di oltre tre giorni nell’anno solare (oppure per recidiva oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque mancanza sanzionata con la sospensione).
Sulla stessa lunghezza d’onda anche i magistrati di Cassazione, i quali respingono le obiezioni sollevate dalla società datrice di lavoro.
Decisivo il richiamo alla normativa emergenziale vigente all’epoca dei fatti, che imponeva ai lavoratori del settore privato il possesso del cosiddetto ‘green pass base’ (ottenibile con la vaccinazione, o l’avvenuta guarigione da Covid-19 con cessazione dell’isolamento, o alternativamente con effettuazione di test antigenico rapido o molecolare). In particolare, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, viene precisato nella normativa, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la ‘certificazione verde COVID-19’.
Ciò detto, i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della ‘certificazione verde COVID-19’ o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, si legge ancora nella normativa, e per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Accertato che, nella vicenda in esame, la sola assenza ingiustificata del lavoratore sia stata soltanto quella del 10 gennaio 2022, non essendosi egli presentato in servizio, senza comunicare alla società datrice previamente, né al momento dell’accesso al luogo di lavoro, di essere privo del ‘green pass’, ma soltanto dopo, con e-mail, al termine della giornata lavorativa, la mancanza della suddetta certificazione, le altre successive assenze sono rimaste senza conseguenze disciplinari, con riconoscimento del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, sanciscono i giudici di Cassazione.