Convocazione consegnata a mano: serve una prova documentale

Accolte, nella vicenda presa in esame dai giudici, le obiezioni sollevate da due condòmini, che hanno lamentato di non essere stati avvisati ufficialmente dell’assemblea

Convocazione consegnata a mano: serve una prova documentale

Delibera nulla se l’amministratore di condominio non dà prova che la convocazione all’assemblea sia stata concretamente effettuata con consegna a mani del condòmino. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 28 marzo 2025 del Tribunale di Cremona), chiamati a prendere in esame il contenzioso originatosi in uno stabile nella provincia di Cremona e concernente, di rimbalzo, la validità delle delibere assunte in due differenti assemblee ma riguardante, in realtà, soprattutto il nodo della effettiva convocazione dei condòmini. A fronte delle obiezioni sollevate da due condòmini, a inchiodare il condominio è l’avere solo dedotto, ma non provato, che la convocazione era stata fatta con consegna a mani e sottoscrizione di un foglio contenente la convocazione e l’ordine del giorno. Tale procedura è espressamente prevista dalla legge, riconoscono i giudici, poiché la convocazione può essere legittimamente fatta anche mediante consegna a mani, ma la circostanza, contestata dai due condòmini, non è stata provata dal condominio, né documentalmente (per esempio, con la prova della sottoscrizione dei condòmini per ricevuta), né a mezzo prova testimoniale, così come è rimasto sfornito di prova il ricevimento della convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione assembleare. Correttamente, quindi, i due condòmini hanno lamentato di non essere stati convocati alle due assemblee, e legittimamente le relative delibere vanno considerate nulle, poiché, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione, la delibera può essere annullata su istanza dei condòmini dissenzienti o assenti poiché non ritualmente convocati all’assemblea.

news più recenti

Mostra di più...