Convocazione consegnata a mano: serve una prova documentale
Accolte, nella vicenda presa in esame dai giudici, le obiezioni sollevate da due condòmini, che hanno lamentato di non essere stati avvisati ufficialmente dell’assemblea

Delibera nulla se l’amministratore di condominio non dà prova che la convocazione all’assemblea sia stata concretamente effettuata con consegna a mani del condòmino. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 28 marzo 2025 del Tribunale di Cremona), chiamati a prendere in esame il contenzioso originatosi in uno stabile nella provincia di Cremona e concernente, di rimbalzo, la validità delle delibere assunte in due differenti assemblee ma riguardante, in realtà, soprattutto il nodo della effettiva convocazione dei condòmini. A fronte delle obiezioni sollevate da due condòmini, a inchiodare il condominio è l’avere solo dedotto, ma non provato, che la convocazione era stata fatta con consegna a mani e sottoscrizione di un foglio contenente la convocazione e l’ordine del giorno. Tale procedura è espressamente prevista dalla legge, riconoscono i giudici, poiché la convocazione può essere legittimamente fatta anche mediante consegna a mani, ma la circostanza, contestata dai due condòmini, non è stata provata dal condominio, né documentalmente (per esempio, con la prova della sottoscrizione dei condòmini per ricevuta), né a mezzo prova testimoniale, così come è rimasto sfornito di prova il ricevimento della convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione assembleare. Correttamente, quindi, i due condòmini hanno lamentato di non essere stati convocati alle due assemblee, e legittimamente le relative delibere vanno considerate nulle, poiché, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione, la delibera può essere annullata su istanza dei condòmini dissenzienti o assenti poiché non ritualmente convocati all’assemblea.