Esibizionismo alla fermata dei bus: condanna legittima poiché il luogo è di solito frequentato da minori
Ragionando in generale, la fermata di un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città, anche in relazione all’orario (ossia le 14, dopo la fine delle lezioni scolastiche), rappresenta un luogo abitualmente frequentato dai minori
Condannato per l’esibizionismo alla fermata dei bus: quel luogo è abitualmente frequentato da minori. Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 33795 del 15 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del procedimento riguardante quanto capitato in quel di Firenze.
Protagonista in negativo è un uomo, di origini straniere, denunciato per essersi masturbato e per avere ‘esibito’ il proprio pene alla presenza di una ragazzina, poco dopo le 14, nei pressi di una fermata dei bus.
Il quadro probatorio è inequivocabile. E l’uomo si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di atti osceni, reato commesso nelle vicinanze di un luogo frequentato di solito da minori.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’uomo ritiene illogico catalogare la fermata dell’autobus come luogo abitualmente frequentato da minori. A maggior ragione quando, come in questa vicenda, non si è verificata la concreta probabilità statistica della presenza di minori, né la collocazione di una scuola nelle vicinanze, con conseguenti dubbi sul pericolo di visibilità da parte di minori a fronte delle condotte compiute dall’uomo.
Prima di esaminare la vicenda, però, i magistrati di terzo grado ricordano che il Codice Penale punisce la realizzazione di atti osceni commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi assistano a detti atti. Perciò ci si trova di fronte ad elementi distinti e non sovrapponibili: da una parte, la norma individua la tipologia di luogo in cui viene compiuto l’atto; dall’altra, esige il verificarsi il pericolo che dei minori assistano a tale atto. Dunque, se la condotta viene tenuta in un luogo abitualmente frequentato da minori, ma – tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto – non vi è pericolo che minori assistano all’atto osceno, va escluso il reato. E, ragionando nella stessa ottica, non vi è violazione del Codice Penale quando taluno compia atti osceni, pur alla presenza occasionale di un minore, in un luogo diverso da quelli abitualmente frequentati da minori.
Per quanto concerne il primo elemento, ossia il contesto, i luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto – sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero, di volta in volta, scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve, ribadiscono i giudici di Cassazione.
Per la concretezza del reato, però, occorre anche accertare che dal fatto derivi il pericolo che i minori assistano a detti atti. Perciò bisogna appurare l’effettiva presenza, al momento del fatto, di uno o più minori in uno dei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando, va tenuto presente, che poi concretamente nessuno vi abbia effettivamente assistito, essendo sufficiente, appunto, il pericolo che ciò potesse accadere. E, ragionando in questa ottica, nella base del giudizio di pericolo va perciò inclusa, nei luoghi indicati dalla norma, la presenza di almeno un minore, posto che la locuzione usata dal legislatore (“se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano”), sta ad indicare la categoria dei soggetti oggetto di tutela, e non un requisito numerico.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è indiscutibile la responsabilità penale dell’uomo sotto processo, poiché, osservano i giudici di Cassazione, la fermata di un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città, anche in relazione all’orario (ossia le 14, dopo la fine delle lezioni scolastiche), rappresenta un luogo abitualmente frequentato dai minori e la persona offesa ha addirittura assistito al compimento di atti sessuali, sicché, osservano i giudici, nemmeno può parlarsi più di pericolo, bensì di offesa del bene tutelato dalla norma. Su quest’ultimo fronte i dettagli del triste episodio sono inequivocabili, poiché l’uomo compì su di sé atti di masturbazione, arrivando a porre il proprio membro nudo a poca distanza del volto della minore, che si trovava presso la fermata dell’autobus.