Il lastrico di copertura rientra nelle parti comuni dell’edificio

La presunzione di condominialità del lastrico solare deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune. Per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto.

Il lastrico di copertura rientra nelle parti comuni dell’edificio

Diversi soggetti hanno portato in tribunale un supercondominio chiedendo che venisse emessa una sentenza costitutiva relativa a un immobile coinvolto in un contratto preliminare, in cui si specificavano i diritti sulle parti comuni dell'edificio assegnati alla parte acquirente, incluso il lastrico solare di copertura.

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse alla pronuncia e ha respinto la richiesta di determinare i diritti sulle parti comuni, ritenendo operante la disciplina del codice civile.

La Corte territoriale ha invece modificato la decisione di primo grado, accogliendo la richiesta, ma respingendo quella relativa al lastrico solare di copertura.

Secondo la Corte distrettuale, nella richiesta generica di riconoscimento dei diritti non poteva rientrare quella di accertamento del diritto di comproprietà del lastrico, poiché mancavano prove sulla sua destinazione e funzione.

Gli attori hanno presentato ricorso in Cassazione contro questa decisione.

La Corte di Cassazione ha stabilito che non spettava agli attori dimostrare la funzione del lastrico, ma al proprietario esclusivo o a terzi dimostrare la destinazione effettiva del terrazzo a uno o più appartamenti. In mancanza di prove a riguardo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto fare riferimento alla legge che stabilisce le parti comuni, e quindi confermare il principio che il presunto status di condominio deve essere provato da chi rivendica la proprietà esclusiva.

La Corte d'Appello non ha esaminato il documento costitutivo del supercondominio, rappresentato dal primo atto di vendita di una porzione nel complesso immobiliare in cui erano i ricorrenti.

In definitiva, il ricorso è stato accolto poiché la Corte aveva erroneamente posto sugli attori l'onere di dimostrare la natura comune di beni che, per le loro caratteristiche, rientravano nelle parti comuni dell'edificio. La sentenza è stata annullata e il caso è stato rimandato per ulteriori valutazioni.

news più recenti

Mostra di più...