Impianto di manipolazione illecito sulla vettura: responsabile il costruttore automobilistico
All’origine del contenzioso l’azione con cui due acquirenti di veicoli diesel del costruttore automobilistico ‘Volkswagen’ hanno chiesto in Germania un risarcimento danni per il fatto che tali veicoli erano muniti di un impianto di manipolazione asseritamente illecito

Il costruttore automobilistico non può far valere l’esistenza di una omologazione ‘CE’ per esimersi dalla propria responsabilità per un impianto di manipolazione illecito. Questo il punto fermo fissato dai giudici comunitari (sentenza dell’1 agosto 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali aggiungono che, peraltro, il diritto dell’Unione Europea non osta a che dall’importo del risarcimento dovuto all’acquirente del veicolo ‘difettato’ sia dedotto un importo corrispondente al beneficio derivante dall’uso del veicolo, né osta a che tale risarcimento sia limitato a un importo corrispondente al 15 per cento del prezzo di acquisto, purché detto risarcimento sia adeguato al danno subito.
All’origine del contenzioso l’azione con cui due acquirenti di veicoli diesel del costruttore automobilistico ‘Volkswagen’ hanno chiesto in Germania un risarcimento danni per il fatto che tali veicoli erano muniti di un impianto di manipolazione asseritamente illecito. Nello specifico, si tratta di un software comunemente chiamato ‘intervallo termico’ volto a ridurre il tasso di ricircolo dei gas di scarico a partire da una temperatura ambiente di 10 gradi centigradi. Ciò ha la conseguenza di far aumentare le emissioni di ossido di azoto.
In uno dei due veicoli tale software era installato fin dall’origine, mentre nell’altro era stato installato in occasione di un aggiornamento del software del veicolo.
Tenuto conto, da un lato, delle obiezioni sollevate dalla ‘Volkswagen’ e, dall’altro, del provvedimento giudiziario tedesco, risalente al giugno del 2023, secondo cui un costruttore automobilistico può invocare, come causa di esonero dalla sua responsabilità, l’esistenza di un errore inevitabile circa l’illiceità di un impianto di manipolazione, è toccato ai giudici comunitari fare chiarezza.
Nello specifico, un costruttore automobilistico non può esimersi dalla propria responsabilità per un impianto di manipolazione illecito per il fatto che il tipo di veicolo o di impianto stesso sia stato omologato dall’autorità nazionale competente. Infatti, l’omologazione ‘CE’ non significa necessariamente che l’autorità nazionale competente abbia confermato la valutazione del costruttore automobilistico circa l’asserita liceità dell’impianto. In secondo luogo, la responsabilità del costruttore automobilistico si applica sia nel caso in cui l’impianto di manipolazione illecito sia stato installato nella fase di produzione del veicolo sia quando sia stato installato successivamente.
Inoltre, il diritto dell’Unione Europea non osta, in linea di principio, a che dall’importo del risarcimento dovuto all’acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito, che abbia subito un danno causato da tale impianto, sia dedotto un importo corrispondente al beneficio derivante dall’uso del veicolo, e non osta neppure, in linea di principio, a che tale risarcimento sia limitato a un importo corrispondente al 15 per cento del prezzo di acquisto del veicolo. Ciò posto, si deve però provvedere affinché tale risarcimento sia adeguato al danno subito.