Le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio si sostituiscono agli accordi di separazione
Ritiene il Tribunale che bisogna distinguere tra patti che hanno a oggetto il contenuto essenziale della separazione e che trovano in essa la propria causa, e patti che sono volti a regolamentare rapporti autonomi e che, dotati di una diversa causa, trovano nella separazione una mera occasione; i primi possono essere oggetto di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c., e sono destinati a essere sostituiti dalla pronuncia di divorzio.

Con sentenza, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione contro un decreto ingiuntivo che richiedeva il rimborso delle spese di manutenzione di una casa in comproprietà tra le parti. Successivamente, è stato presentato un appello per chiedere al giudice di modificare la decisione, in quanto non aveva ritenuto infondata la richiesta sulla base di un accordo stipulato dalle parti con cui una delle parti si impegnava a coprire tutte le spese relative all'immobile.
La controparte si costituiva contestando la richiesta.
Il Tribunale ha sottolineato la necessità di distinguere tra accordi che riguardano la separazione stessa e sono quindi suscettibili di modifica o revoca e accordi che regolano rapporti autonomi e non possono essere revocati o modificati. Per fare questa distinzione, si devono considerare i canoni interpretativi forniti dal codice civile. Nel caso preso in esame, l'accordo in questione aveva lo scopo di regolare finanziariamente la crisi coniugale, incluso il mantenimento che il padre avrebbe versato alla moglie e al figlio. Questo accordo, che non trattava di altri rapporti tra le parti e si concentrava sul sostentamento di moglie e figlio, era visto come parte integrante essenziale della separazione.
Con l'emissione della sentenza di divorzio, le disposizioni di quest'ultima si sostituiscono agli accordi precedenti di separazione. Di conseguenza, la previsione è venuta meno con la sentenza di divorzio, considerato che la stessa appellante, nell'invocare l'accordo in questione, non ha indicato una causa diversa e autonoma, sicché non è dato comprendere neppure in astratto il motivo per cui l'accordo dovrebbe conservare efficacia vincolante a tempo indeterminato tra le parti. L’appello è stato quindi, rigettato.
In conclusione, il caso ha evidenziato l'importanza di distinguere tra accordi che riguardano direttamente la separazione stessa e accordi che disciplinano situazioni finanziarie indipendenti. La sentenza di divorzio ha il potere di sostituire accordi precedenti che riguardano questioni finanziarie, garantendo una chiara risoluzione legale alla situazione.