Mediazione: per la procura sufficiente la firma non autenticata

Il decreto legislativo correttivo della riforma in materia di mediazione fornisce chiarimenti in merito alla procedura, con particolare riferimento alla forma della procura per la partecipazione agli incontri.

Mediazione: per la procura sufficiente la firma non autenticata

Il decreto legislativo correttivo della riforma in materia di mediazione rende più chiari alcuni aspetti della procedura di mediazione. Uno dei punti su cui si concentra il decreto è la forma della delega per partecipare agli incontri di mediazione, la quale spesso causa disaccordi tra i tribunali.

Viene introdotto un nuovo comma, il 4-bis, nell'articolo 8 del decreto legislativo 28/2010. Questo specifica che la delega per partecipare agli incontri deve essere conferita "con un documento firmato senza autenticazione e contenente i dettagli dell'identità del delegante". Tale procedura si applica a meno che si tratti di atti o contratti che devono essere trascritti, in tal caso il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. È il delegato a doversi occupare della presentazione della delega insieme a una copia non autenticata del proprio documento di identità per l'inserimento nella procedura.

Inoltre, il correttivo modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010 introducendo il comma 4-bis, il quale chiarisce che se la mediazione non porta alla conciliazione, la richiesta giudiziale deve essere presentata entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito conclusivo della mediazione, presso la segreteria dell'organismo. Questa modifica sostanzialmente reintroduce una disposizione soppressa dalla riforma e si combina con la norma che disciplina gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza della domanda di mediazione.

Si sottolinea inoltre, che la condizione di procedibilità riguarda la domanda introduttiva del giudizio (articolo 5, paragrafo 2), in linea con l'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Cassazione.

Infine, il decreto stabilisce che il verbale e l'accordo di conciliazione sono esentati dall'imposta di registro fino a un valore massimo di 100mila euro. Questo garantisce che l'accordo, allegato al verbale, sia esente da tassazione considerando che è l'accordo di conciliazione a esprimere la capacità contributiva da tassare.

Infine, il decreto prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del correttivo, vengano stabilite le condizioni di accesso a un corso formativo integrativo per i mediatori che hanno seguito i corsi esistenti prima del decreto del Ministro della Giustizia del 2023 riguardante la materia del consumo, in collaborazione con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

news più recenti

Mostra di più...