Necessari in assemblea i giustificativi di spesa
Non corretto l’operato dell’amministratore. Nulla, perciò, la delibera di approvazione del rendiconto annuale

Nulla la delibera di approvazione del rendiconto annuale se l’amministratore non fornisce in assemblea i giustificativi di spesa. Proprio applicando questa prospettiva, i giudici (sentenza del 26 novembre 2024 del Tribunale di Taranto) hanno dato ragione ad un condòmino che in uno stabile in provincia di Taranto aveva contestato sin dalle prime battute l’operato dell’amministratore. Per i giudici non ci sono dubbi: l’amministratore non ha informato i condòmini sulla possibilità di prendere visione della documentazione sottesa alla redazione dei rendiconti di esercizio e, soprattutto, non è stato in grado esibire, nemmeno in sede assembleare, i giustificativi di spesa. E tale deficit documentale ed informativo non è stato colmato nemmeno successivamente, avendo l’amministratore reso disponibile solo la documentazione rinvenuta ma risultata non completa né esaustiva. Legittime, quindi, le obiezioni sollevate dal condòmino, il quale aveva subito parlato di illegittima approvazione dei rendiconti annuali, poiché avvenuta senza la preventiva disamina dei giustificativi di spesa, inutilmente richiesti all’amministratore nel corso dell’assemblea. In premessa, i giudici ricordano che la comproprietà di tutti i documenti è del condominio e, per esso, dei singoli condòmini, con la conseguenza che questi ultimi hanno piena ed assoluta titolarità a rivendicarne copia. Perciò, il diniego dell’amministratore di poter accedere alla documentazione necessaria alla valutazione della delibera assembleare da adottare – si pensi, appunto, ai documenti relativi all’approvazione del consuntivo – determina l’invalidità della delibera di approvazione. Rilevante, poi, anche il riferimento alla riforma del condominio, riforma che ha previsto un nuovo obbligo di informazione in capo all’amministratore, il quale deve comunicare ai condòmini, sin dall’inizio del suo mandato, quando e dove è possibile consultare la documentazione condominiale. Il Codice Civile prevede, invece, espressamente un diritto in capo ai condòmini che possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
Inoltre, il condòmino ha diritto di accedere alla documentazione contabile al fine di partecipare consapevolmente all’assemblea condominiale e, di riflesso, l’amministratore è tenuto a predisporre una minima organizzazione che consenta al singolo di esserne edotto onde poter esercitare il proprio diritto all’informazione: ciò implica il possesso dei giustificativi di spesa.