Privilegio mobiliare per il credito della Regione relativo alla tassa automobilistica
Le norme sui privilegi sono suscettibili di interpretazione estensiva, poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali

Il privilegio generale mobiliare previsto, come da Codice Civile, per i crediti tributari degli enti locali deve essere riconosciuto anche ai crediti delle Regioni relativi alla tassa automobilistica. Ciò perché tale privilegio è volto ad assicurare agli enti la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali previsti dalla Costituzione. Nello specifico, l’espressione “legge per la finanza locale” contenuta nella norma non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 33286 del 19 dicembre 2024 della Cassazione), i quali hanno ritenuto legittima la pretesa avanzata, nel caso specifico, dalla Regione Veneto, nel contesto dell’opposizione allo stato passivo di un fallimento, e mirata ad ottenere il riconoscimento del privilegio generale mobiliare per il credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica. In linea generale, la normativa estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Ciò detto, va aggiunto, chiariscono i giudici, che le norme sui privilegi sono suscettibili di interpretazione estensiva, poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che il privilegio generale mobiliare assiste anche il credito per la tassa automobilistica regionale.