Sì all’affidamento in prova anche per il detenuto ai domiciliari per un altro processo
La Cassazione ha accolto la richiesta di un uomo, condannato a 7 anni per traffico di stupefacenti, ammettendo la possibilità di disporre l’affidamento in prova ai servizi sociali, inizialmente negato dal magistrato di sorveglianza solo perché l’uomo era ai domiciliari per un altro processo

Un uomo, detenuto dal 2018 a seguito di una condanna per traffico di stupefacenti, chiedeva l’affidamento in prova ai servizi sociali, quale misura alternativa.
Per il Tribunale di sorveglianza, però, la richiesta non poteva essere accolta perché, nonostante elementi positivi (come l’avvenuta fruizione di permessi premio e la buona condotta tenuta) vi è a suo carico un provvedimento di arresti domiciliari – per un altro processo ancora in corso in corso – che sconsiglia l’adozione della misura dell’affidamento in prova.
La difesa ha proposto ricorso in Cassazione con successo. L’avvocato difensore sottolinea infatti che «il diniego dell’affilamento in prova ai servizi sociali è stato correlato, a fronte di molteplici indicatori positivi, esclusivamente alla esistenza – in un diverso procedimento – della misura, mai eseguita, degli arresti domiciliari» mentre «tale condizione non è per nulla ostativa alla decisione favorevole sull’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendosi ritenere la valutazione del Tribunale di sorveglianza del tutto automa rispetto all’altra vicenda ancora sub iudice, peraltro per fatti del 2017».
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso: «non può ritenersi ostativa alla applicazione dell’affidamento in prova, in presenza di positivi indici di avvio del percorso di risocializzazione, la esistenza di un provvedimento cautelare in un diverso procedimento». Ciò soprattutto tenendo presenti «la ontologica precarietà della misura cautelare e la autonomia di valutazione dei giudici nei due distinti procedimenti». E senza dimenticare che «i fatti contestati nel titolo cautelare sono antecedenti rispetto al momento iniziale della detenzione e della correlata osservazione carceraria» (Cass. pen., sez. I, dep. 28 giugno 2024, n. 25535).