Stop alla richiesta del consumatore se vi sono obbligazioni extra consumi
Riscontrata anche la carenza di meritevolezza, a fronte di un debito provocato anche da ripetute violazioni del Codice della strada.
Stop all’ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore se quest’ultimo deve fronteggiare anche obbligazioni extra consumi, quali quelle connesse a contributi previdenziali omessi, e per giunta di ammontare corposo. Questo il punto fermo fissato dai giudici (decreto del 22 novembre 2024 del Tribunale di Bologna), i quali, analizzando la vicenda, hanno anche evidenziato che quelle obbligazioni sono state tenute volutamente fuori dal piano di ristrutturazione dei debiti, per giunta in presenza di un soggetto terzo che aveva assunto l’impegno al loro adempimento mediante piano rateale di lunga durata. Ragionando in maniera inversa, quindi, è possibile ammettere la ristrutturazione dei debiti se detti debiti, pur essendo non irrisori, risultino oggetto di accollo liberatorio da parte di un terzo o di immediato adempimento da parte del terzo stesso. Solo tali circostanze potrebbero, osservano i giudici, consentire la qualificazione sostanziale della ristrutturazione come afferente a soli debiti del consumatore. Per essere precisi, nella vicenda in esame si è appurato che parte dell’indebitamento derivava – per una cifra di circa 8mila euro – da una precedente attività imprenditoriale ed era stata oggetto di domanda di definizione agevolata presentata dal debitore ed era in corso di pagamento rateale da parte del padre, senza, peraltro, accollo liberatorio. Per i giudici, quindi, si può ritenere che i debiti da attività imprenditoriale siano estranei alla ristrutturazione, poiché un soggetto terzo si è impegnato al loro pagamento, non vi è stato accollo liberatorio, né i debiti sono stati precedentemente estinti o sono di immediata estinzione da parte dello stesso soggetto terzo. Per completare il quadro, poi, i giudici aggiungono che è inammissibile, per carenza di meritevolezza, la domanda di ristrutturazione dei debiti se il debitore ha causato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave a causa di ripetute e numerosissime violazioni del Codice della strada, con sanzioni mai assolte.