Vittima di una caduta: niente risarcimento se conosceva il luogo

Legittimo, secondo i giudici, catalogare l’episodio come frutto della disattenzione della persona danneggiata

Vittima di una caduta: niente risarcimento se conosceva il luogo

Niente risarcimento se la vittima della caduta conosceva il luogo. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 24071 del 28 agosto 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso originato da un episodio verificatosi in un supermercato a Lecce, hanno applicato il principio secondo cui, in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la condotta imprudente o disattenta del soggetto danneggiato che conosca perfettamente lo stato dei luoghi e le caratteristiche della cosa custodita costituisce caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità quando tale comportamento si configuri come evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, escludendo così la responsabilità del custode, indipendentemente dalla astratta prevedibilità della condotta della vittima.
L’incidente risale al maggio del 2009, quando una donna, uscendo da un supermercato, perde l’equilibrio su un piccolo scivolo in muratura e cade rovinosamente per terra, riportando gravi lesioni.
Consequenziale, ma infruttuosa, l’azione risarcitoria avanzata dalla persona danneggiata nei confronti del gestore del supermercato. Per i giudici, difatti, dalla documentazione agli atti emerge che lo scivolo in muratura, posto all’ingresso del supermercato, è alto circa 30 centimetri, ha la funzione di attenuare il dislivello della soglia con il marciapiede ed è certamente visibile, in quanto di colore diverso rispetto al fondo stradale.
Decisivo però un dettaglio: la persona vittima del capitombolo conosce bene quel luogo, perché vi si recava spesso, e ha pure affermato che su quello scivolo dove si è verificato il sinistro era già passata altre volte. Dunque, il suo comportamento non è stato improntato a criteri di doverosa prudenza e accortezza, assurgendo anzi a causa esclusiva nella verificazione dell’evento dannoso, posto che, nelle precedenti occasioni in cui si era recata presso il supermercato, non erano emerse difficoltà di sorta, da parte sua, nell’affrontare, sia in ingresso che in uscita dal supermercato, lo scivolo.
Dunque, la condotta imprudente della persona danneggiata ha interrotto il nesso di causa tra la res e l’evento di danno. Conseguenza logica è che
la caduta non può che ascriversi, necessariamente, alla disattenzione della persona danneggiata, non essendo dipesa dalle condizioni della cosa.

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