Accessibile la documentazione relativa al procedimento disciplinare, a patto che vi sia un interesse alla difesa
Legittima, secondo i giudici, l’istanza avanzata da un avvocato, che aveva messo nel mirino alcuni colleghi

Procedimento disciplinare accessibile, nonostante il diritto alla riservatezza, se la richiesta è poggiata su un chiaro obiettivo di difesa. Proprio applicando questo principio, i giudici (sentenza 3505 del 28 ottobre 2024 del Tar Sicilia), hanno valutato come legittima l’istanza con cui un avvocato, che aveva presentato in precedenza un esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti di alcuni colleghi per fatti ritenuti di rilievo deontologico, ha sostenuto di avere diritto di accedere agli atti dei procedimenti disciplinari avviati a seguito dell’esposto e ha spiegato di dovere anche difendersi nei procedimenti disciplinari e penali intentati a suo carico in relazione al contenuto della segnalazione effettuata verso alcuni colleghi. Normativa alla mano, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Ne consegue che, da un lato, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è sufficiente vantare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso e, dall’altro che, di regola, tutti i documenti amministrativi sono accessibili. Analizzando la vicenda, per i giudici il legale ha sufficientemente allegato e dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale, di natura difensiva, alla conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare a carico dei colleghi da lui segnalati. In sostanza, egli non solo riveste la posizione differenziata di autore dell’esposto che ha dato avvio al predetto procedimento disciplinare, ma ha altresì allegato le esigenze difensive inerenti alcuni connessi procedimenti a suo carico, concernenti circostanze relative alla medesima vicenda fattuale. In particolare, il nesso di strumentalità risulta comprovato dalla connessione oggettiva tra il procedimento a cui il legale chiede di fare accesso e quelli avviati a suo carico, vertenti su fatti e circostanze in parte coincidenti. A questo proposito, peraltro, il legale ha fornito documentazione atta a comprovare come uno dei colleghi da lui segnalato sia stato citato come testimone nel procedimento penale per diffamazione in cui egli risulta imputato, apparendo dunque icto oculi utile per quest’ultimo, anche in ottica di strategia difensiva, verificare se dagli atti del procedimento disciplinare possano rilevarsi elementi utili alla propria difesa in giudizio. Mentre il contrapposto interesse alla riservatezza dei legali citati nell’esposto non può costituire valida giustificazione del rigetto dell’istanza avanzata dal legale per l’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari avviati a seguito dell’esposto.