AdE: i corrispettivi per un diritto di superficie assumono rilevanza nel periodo d'imposta in cui sono percepiti
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione del diritto di superficie viene tassata facendo riferimento all’incasso del corrispettivo, indipendentemente dal momento in cui l’atto viene stipulato.

Un contribuente, proprietario di un terreno agricolo, ha dichiarato di aver firmato un contratto nel 2023 sotto condizione sospensiva per costituire un diritto di superficie sullo stesso, condizione che si è materializzata nel 2024.
L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui pagamenti derivanti dal diritto di superficie, distinguendo le normative in vigore rispettivamente nel 2023 e nel 2024 e considerando le modifiche apportate alla legge di bilancio di quest'anno.
Dal 1° gennaio 2024, il comma 92, lettera b) della legge di bilancio ha modificato l'articolo 9 del TUIR, stabilendo che per le imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti a titolo oneroso che implicano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, a meno che diversamente specificato. Questo si lega alla modifica della lettera h) dell'articolo 67 del TUIR che include ora i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, tra cui il diritto di superficie regolamentato dall'articolo 952 del codice civile e menzionato nel caso in questione.
L'Agenzia ritiene che il momento in cui il pagamento è stato ricevuto sia determinante.
Fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto per meno di 5 anni, come stabilito dall'articolo 68 del DPR 917/86. D'altra parte, non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato detenuto per più di 5 anni o se fosse stato acquisito per successione.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024, invece, il pagamento per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce sempre reddito diverso secondo l'articolo 67, comma 1, lettera h) del DPR 917/86.
Di conseguenza, l'Autorità non considera rilevanti i pagamenti ricevuti dal contribuente nel 2023 per determinare plusvalenze tassabili, poiché il terreno è stato ereditato. Unicamente le somme ricevute nel 2024 saranno soggette a tassazione come redditi diversi, indipendentemente dalla data di firma del contratto, anche nel caso in cui il contratto sia soggetto a condizione sospensiva.