Ai fini della cessione dell’IVA un terreno con le fondazioni di costruzione è edificabile

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 7 novembre 2024, C-594/23, un terreno viene considerato edificabile e soggetto all'IVA quando è dotato delle fondazioni necessarie per la futura costruzione di un edificio residenziale.

Ai fini della cessione dell’IVA un terreno con le fondazioni di costruzione è edificabile

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affrontato una questione legale riguardante la definizione di "terreno edificabile" e "fabbricato o sua frazione" ai fini dell'applicazione dell'IVA per le vendite. In particolare, si è discusso se un terreno con le sole fondazioni per una futura costruzione residenziale possa essere considerato un "fabbricato" e quindi esente dall’IVA.

Il caso riguardava una società danese che aveva acquistato un terreno una volta utilizzato come campeggio e successivamente suddiviso in lotti con i necessari allacciamenti. Dopo aver ottenuto le concessioni edilizie, la società ha posato le fondazioni su alcuni lotti per poi venderli come parte di un progetto edilizio in corso.

Le autorità fiscali hanno richiesto il pagamento dell'IVA su questi lotti, affermando che fossero considerabili come terreni edificabili. La questione principale era se le fondazioni posate costituissero un fabbricato e se quindi i terreni fossero esenti dall'IVA.

La normativa europea stabilisce che è considerato un fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo. Tuttavia, le autorità fiscali affermavano che un fabbricato non poteva essere definito come tale finché non era completato al punto di essere occupabile.

La società sosteneva invece che le fondazioni posate facevano parte integrante del fabbricato e che erano pienamente utilizzabili al momento della vendita dei terreni. In ultima analisi, il giudice si è rivolto alla Corte per chiarire se la normativa nazionale che considerava la vendita di questi terreni soggetta all'IVA fosse legittima.

La Corte ha stabilito che le fondazioni da sole non possono essere considerate un fabbricato o una sua frazione. Inoltre, è stato chiarito che anche i terreni attrezzati rientrano nella definizione di "terreni edificabili" solo se definiti come tali dagli Stati membri, e che i criteri alternativi per definire un fabbricato mirano a determinare l'applicazione dell'IVA e non il momento in cui una costruzione diventa tale.

Quindi, la vendita di un terreno con sole fondazioni per costruzioni residenziali non rientra nella definizione di "fabbricato" e viene considerata come una vendita di terreno edificabile soggetta all'IVA.

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