Antisindacale la società che nega il diritto di indire l’assemblea
I giudici ricordano che, in materia di convocazione delle assemblee sindacali, si è statuito, nel riconoscere anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie il diritto di convocare l’assemblea, che l’autonomia collettiva garantita dalla Costituzione può prevedere prerogative diverse ed ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, col limite dell’esistenza di una effettiva rappresentatività

Colpevole di condotta antisindacale la società che ha negato al sindacato territoriale il diritto di indire l’assemblea, pur in mancanza di iscritti e di rappresentanza sindacale aziendale. Questo il paletto fissato dai giudici con la sentenza del 24 luglio 2024 del Tribunale di Bari. Nello specifico, è stata dichiarata l’antisindacalità della condotta tenuta da una società e consistita nel diniego dell’assemblea sindacale, presso la sede aziendale e durante l’orario di lavoro, dei dipendenti della società, diniego motivato col fatto che il sindacato non contava, all’epoca, alcun iscritto in azienda e non aveva né una rappresentanza sindacale aziendale né una rappresentanza sindacale unitaria. I giudici chiariscono che il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto alle organizzazioni sindacali dalla cosiddetta clausola di riserva, che riserva, appunto, alle organizzazioni firmatarie del contratto il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea per tre delle dieci ore del monte ore annuo. In sostanza, in materia di convocazione delle assemblee sindacali, si è statuito, nel riconoscere anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie il diritto di convocare l’assemblea, che l’autonomia collettiva garantita dalla Costituzione può prevedere prerogative diverse ed ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, col limite dell’esistenza di una effettiva rappresentatività. Invero, il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto dallo ‘Statuto dei lavoratori’ alle rappresentanze sindacali aziendali ed analoga prerogativa – in forza della clausola di riserva, che legittima una più favorevole disciplina delle modalità di esercizio di tale diritto da parte dei contratti collettivi, anche aziendali – può essere attribuita dall’autonomia collettiva alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché ad altre organizzazioni sindacali, se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell’azienda, e purché non violino il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro.