Approvazione del rendiconto: l’omessa convocazione dell’assemblea costa carissima all’amministratore

Accolte le lamentele di alcuni condòmini: ufficializzato il decreto di revoca dell’amministratore

Approvazione del rendiconto: l’omessa convocazione dell’assemblea costa carissima all’amministratore

L’omessa o tardiva presentazione del rendiconto all’assemblea dei condòmini può portare alla revoca giudiziale dell’amministratore condominiale, ritenuto colpevole, perciò, di gravi irregolarità nella gestione del condominio. Questo il punto fermo fissato dai giudici (decreto del 2 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli), i quali hanno accolto l’istanza avanzata da alcuni condòmini, ufficializzando la revoca dell’amministratore finito nel mirino per l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro il termine di legge dalla fine della gestione annuale. Corretto, secondo i giudici, parlare, come sostenuto dai condòmini, di gravi irregolarità da parte dell’amministratore, che, nello specifico, non ha provveduto a presentare il rendiconto di gestione relativo all’anno 2022 e non ha convocato l’assemblea per rendere il conto della gestione dell’anno 2023. Legittima, quindi, sempre secondo i giudici, l’immediata revoca dell’amministratore. Su questo fronte, difatti, all’amministratore viene addebitato un grave inadempimento, ossia aver omesso, senza alcun reale motivo di caso fortuito o forza maggiore, di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale. Logico il riferimento al principio secondo cui il ritardo e l’omissione del rendiconto condominiale annuale sono da considerarsi gravi irregolarità nell’operato dell’amministratore e costituiscono, pertanto, motivo legittimante la richiesta di revoca dall’incarico da parte dell’autorità giudiziaria. Ad accompagnare il decreto di revoca, poi, l’obbligo per l’oramai ex amministratore di convocare l’assemblea per la deliberazione relativa all’approvazione del rendiconto annuale e di occuparsi, fino alla sua sostituzione, solo della gestione ordinaria. Difatti, di norma, l’amministratore, seppur revocato, resta comunque in prorogatio, con poteri limitati alla sola gestione dell’ordinario, fino a quando il condominio non ne esprima uno nuovo, e secondo il Codice Civile la nomina dell’amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria (solo) se l’assemblea non provvede. Proprio per questo, secondo i giudici, l’assemblea dovrà essere convocata per deliberare sulla sostituzione dell’amministratore revocato.

news più recenti

Mostra di più...