Automobilista salvo se non è provata l’omologazione del rilevatore di velocità

Irrilevante, precisano i giudici, il decreto con cui il Ministero dei Trasporti ha legittimato l’uso di apparecchi semplicemente approvati

Automobilista salvo se non è provata l’omologazione del rilevatore di velocità

Automobilista salvo e in discussione la multa per eccesso di velocità se l’apparecchiatura utilizzata – Telelaser, nel caso specifico – per rilevare la violazione al Codice della strada non risulta debitamente omologata. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 28 giugno 2024 del Tribunale di Torino), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un automobilista multato dalla Polizia locale per eccesso di velocità lungo le strade della città di Torino. A tradire il conducente era stato un rilevatore automatico di infrazione in postazione fissa “Telelaser TruCam HD”. A salvarlo è stato, in secondo grado, la mancata prova dell’omologazione dell’apparecchiatura. Per fare chiarezza, comunque, i giudici sottolineano la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo Sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma, funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla pubblica amministrazione, dalla quale dipende l’organo accertatore. E in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento. Fondata, quindi, la contestazione mossa dall’automobilista, essendo irrilevante, precisano i giudici, il decreto con cui il Ministero dei Trasporti ha, nel giugno del 2017, legittimato l’uso di apparecchi semplicemente approvati, non potendo tale norma derogare al contenuto della fonte primaria.

news più recenti

Mostra di più...