Chiarimenti della Cassazione sulla forma scritta e sul termine per l’adempimento

La Corte di Cassazione ha espresso alcuni importanti principi di diritto in tema di adempimento del contratto.

Chiarimenti della Cassazione sulla forma scritta e sul termine per l’adempimento

Decidendo in merito ad una controversia relativa all’adempimento di un contratto di compravendita di un immobile stipulato tra due società, la Cassazione (sez. II, ord., 22 luglio 2024, n. 20052) ha avuto modo di chiarire che la previsione di un termine essenziale, in vista del rispetto del contratto, non impedisce a una delle parti coinvolte di rinunciare, anche implicitamente, a farne uso. Anche al verificarsi della scadenza di detto termine, essa potrebbe decidere di rinunciare, evitando così di dichiarare la risoluzione del contratto.

Un altro aspetto importante da sottolineare riguarda la forma necessaria per la validità di un negozio giuridico. Mentre per gli elementi essenziali è fondamentale rispettare la forma prescritta, per gli elementi accessori potrebbe essere sufficiente un atto informale. Un esempio è la caparra confirmatoria, la quale non richiede la forma scritta, essendo considerata un elemento secondario all'interno del contratto e, pertanto, può integrarlo senza dover rispettare particolari formalità.

Le parti coinvolte in uno specifico atto, se hanno concordato la forma scritta, hanno la possibilità di rinunciarvi successivamente, anche in modo implicito, attraverso comportamenti incompatibili con la sua preservazione. È importante notare che valutare se si sia verificata una rinuncia tacita è un apprezzamento che non può essere contestato in sede legale se supportato da una motivazione coerente e logica.

Infine, le causali registrate nei bonifici bancari possono essere interpretate come indizi relativi al motivo per cui è stato emesso l'ordine di pagamento, a meno che non siano presenti elementi che suggeriscano un collegamento con un motivo diverso.

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