Come quantificare il compenso dell’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale?

Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%.

Come quantificare il compenso dell’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale?

Nel caso in questione, l'avvocato Tizio ha intrapreso un'azione legale per richiedere il pagamento del giusto compenso per i servizi legali prestati in difesa di alcune persone coinvolte in un procedimento legale riguardante reati quali resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'avvocato ha sostenuto di essere stato nominato come difensore di fiducia per conto dei suoi clienti e ha elencato le attività svolte durante il processo, che includevano la partecipazione all'udienza preliminare e al dibattimento.

La disciplina applicabile in questo caso stabilisce che quando un avvocato assiste più persone che occupano la stessa posizione processuale, può richiedere un compenso unico aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%. Inoltre, se non sono necessari ulteriori esami specifici delle singole situazioni di fatto o di diritto dei diversi imputati, il compenso standard per ciascun assistito è ridotto.

La procedura legale per richiedere il pagamento degli onorari professionali per le fasi di primo e secondo grado prevede che la competenza sia stabilita in base al luogo di residenza del cliente. Quando un avvocato assiste più parti con la stessa processuale, ha diritto a un compenso unico, ma modificato in base alle richieste specifiche di ciascun assistito.

Il tribunale, alla luce dei criteri stabiliti dalla normativa, ha valutato l'attività svolta dall'avvocato nel processo e ha deciso di liquidare il compenso considerando la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché il numero ridotto di udienze a cui ha partecipato il difensore. Il tribunale ha stabilito che il compenso deve essere calcolato in base ai tabellari minimi per la fase dell’udienza preliminare e il dibattimento, e secondo i valori medi tabellari per l’atto di appello.

In conclusione, il tribunale ha accolto la richiesta dell’avvocato, rideterminando gli importi dei compensi dovuti, considerando i parametri previsti dalla legge: l'onorario complessivo per le tre fasi del procedimento è stato ridotto del 30%, ai sensi del comma secondo dell'art. 12 D.M. 55/2014, poiché la prestazione professionale del difensore non ha comportato l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni e poi applicato l'aumento del 20% per ogni assistito oltre al primo.

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