Criticare la segretaria comunale assenteista non integra il reato di diffamazione.

Il dissenso espresso nei confronti della segretaria comunale, frequentemente assente, accusata di “costare parecchio” all’ente ma “senza fare niente”, non costituisce diffamazione.

Criticare la segretaria comunale assenteista non integra il reato di diffamazione.

Nel cuore di un piccolo comune siciliano si è verificato un episodio risalente a gennaio 2016, all'interno del palazzo municipale, durante un'assemblea del consiglio comunale. Il presidente e un consigliere rivolgono alla segretaria frasi spiacevoli come "che se ne vada a casa, che si dimetta ... anche perché ci costa parecchio... senza fari nenti".

La segretaria percepisce chiaramente l'offesa alla sua professionalità e competenza. Questa interpretazione è condivisa dal Tribunale, che, nel processo conseguente agli eventi accaduti in Comune, condanna i due imputati per diffamazione, infliggendo loro una multa di 1.000 euro ciascuno e imponendo loro di risarcire il danno arrecato alla segretaria comunale, che si era costituita parte civile.

Inaspettatamente, in appello, il presidente del consiglio comunale e il consigliere vengono assolti perché, secondo i giudici, le frasi da loro pronunciate verso la persona offesa costituiscono espressioni del diritto di critica.

Le obiezioni sollevate dall'avvocato della parte offesa sono rigettate anche in Cassazione poiché, per i giudici di terzo grado, non è possibile considerare le frasi come diffamatorie.

L'avvocato rileva l'uso da parte degli imputati di espressioni offensive e diffamatorie, riconducibili alla loro "preconcetta ostilità" alla segretaria, come dimostrato dalle note inviate al Prefetto. La Cassazione, tuttavia, sottolinea che il diritto di critica esercitato correttamente può rappresentare un'eccezione al reato di diffamazione, pur richiedendo veridicità e pertinenza. I giudici ritengono quindi che le espressioni pronunciate dagli imputati riflettano un giudizio critico sulla gestione della segretaria, basato sulle sue frequenti assenze dovute a carichi di lavoro esterni, criticità che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività del consiglio comunale.

In definitiva, le frasi contestate non risultano un attacco personale alla professionista, ma esprimono preoccupazione per il funzionamento amministrativo (Cas. n. 34246 del 11 settembre 2024).

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