Deducibili i compensi corrisposti ai procacciatori di affari
Fondamentale che le fatture relative ai compensi risultino registrate nel bilancio societario

In materia di determinazione del reddito dell’agenzia di assicurazioni, deve essere riconosciuta la deducibilità dei compensi corrisposti a procacciatori d’affari, provvigione riconosciuta cioè a chi segnala all’agenzia di assicurazioni clienti che poi contraggono polizze, ove le fatture dei compensi risultino registrate nel bilancio societario con conseguente certezza e non semplice indizio, che il costo sia stato effettivamente sostenuto. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza dell’8 ottobre 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), i quali sottolineano anche l’irrilevanza della mancata indicazione – indicazione richiesta, invece, dall’Agenzia delle Entrate – dell’elenco dei clienti sottoscrittori di polizze e l’individuazione del relativo procacciatore con relativa entità della provvigione. Vittoria, quindi, salvo smentite in Cassazione, per la titolare di un’agenzia di assicurazioni, la quale si era vista recapitare un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione di costi dedotti dai ricavi, relativi a dodici fatture, per un totale di oltre 27mila euro, e inerenti a compensi corrisposti a procacciatori d’affari, cioè segnalatori occasionali di potenziali clienti contraenti di polizze. Per i giudici è decisivo un dettaglio: le provvigioni elargite ai collaboratori senza vincolo contrattuale, e che sono costi dedotti dal ricavo, sono state sufficientemente documentate con dodici fatture. Va, peraltro, applicato il principio secondo cui se il Fisco accampa la pretesa di maggior tassazione rispetto a quella assolta dal contribuente, ha l’onere di provare l’inequivocabile esistenza di quel maggior reddito. Invece, nella vicenda presa in esame, l’Agenzia delle Entrate si è orientata esclusivamente tenendo presente elementi indiziari, affatto convincenti, mentre le prove, a favore della contribuente, della reale esistenza dei costi sostenuti per ottenere maggior reddito sono lapalissiane e rinvenibili nelle fatture, che, registrate nel bilancio societario, danno la certezza, non l’indizio, che il costo è stato effettivamente sostenuto.