Delucidazioni dall’Agenzia delle Entrate per persone fisiche, società ed enti

Per quanto concerne le persone fisiche, esse sono residenti in Italia se per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato e sviluppano le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese

Delucidazioni dall’Agenzia delle Entrate per persone fisiche, società ed enti

Nuove regole in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti. E chiarimenti arrivano a tale proposito con una circolare (numero 20/E del 4 novembre 2024) dell’Agenzia delle Entrate, circolare che illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal decreto ‘Fiscalità internazionale’ (decreto legislativo numero 209 del 2023). Primo punto fermo è quello secondo cui sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato, e che sviluppano le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Cambia il concetto di domicilio: a differenza della disciplina precedente, non è più mutuato dal Codice Civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò, però, fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Per quanto concerne le persone fisiche, a seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. La circolare chiarisce che, per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica). Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del Codice Civile, così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri. Novità, poi, anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, difatti, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, ma l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato l’oggetto principale come criterio per stabilire la residenza. Le nuove regole sono in vigore dal primo gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, mentre per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.

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