Escluso il reclamo in caso di provvedimenti senza limitazioni alla responsabilità genitoriale
Dopo la Riforma Cartabia, il reclamo è ammesso solo quando i provvedimenti urgenti si riflettono esattamente in conformità con quanto previsto nell'articolo 473-bis.24 c.p.c. o se tali disposizioni implicano restrizioni rilevanti sulla responsabilità genitoriale e sulle modalità di affidamento e collocazione dei minori.

Il decreto emesso dal Tribunale di Verona riguardava la richiesta del reclamante di ottenere provvedimenti immediati e urgenti in merito alla comunicazione con i figli minori. Il Tribunale ha respinto tali richieste per mancanza di contraddittorio. Successivamente, la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo, evidenziando che nei casi di provvedimenti provvisori e urgenti, devono essere considerati gli errori evidenti relativi alle emergenze di causa, essendo decisioni temporanee, urgenti, senza istruttoria e indifferibili.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha specificato che è ammissibile il reclamo contro ordinanze che confermano, modificano o revocano i provvedimenti indifferibili resi senza udire l'altra parte. Questa possibilità è consentita solo quando tali provvedimenti corrispondono a quelli che sospendono o limitano la responsabilità genitoriale, apportano modifiche significative all'affidamento dei minori o dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Nel caso in questione, il provvedimento contestato non ha avuto un impatto sostanziale sulla responsabilità genitoriale, né ha modificato in modo significativo la custodia o collocazione dei minori, o affidato i minori a persone diverse dai genitori. Di conseguenza, l'impugnazione è stata considerata inammissibile (App. Venezia del 26 settembre 2024).