Escluso il reclamo in caso di provvedimenti senza limitazioni alla responsabilità genitoriale

Dopo la Riforma Cartabia, il reclamo è ammesso solo quando i provvedimenti urgenti si riflettono esattamente in conformità con quanto previsto nell'articolo 473-bis.24 c.p.c. o se tali disposizioni implicano restrizioni rilevanti sulla responsabilità genitoriale e sulle modalità di affidamento e collocazione dei minori.

Escluso il reclamo in caso di provvedimenti senza limitazioni alla responsabilità genitoriale

Il decreto emesso dal Tribunale di Verona riguardava la richiesta del reclamante di ottenere provvedimenti immediati e urgenti in merito alla comunicazione con i figli minori. Il Tribunale ha respinto tali richieste per mancanza di contraddittorio. Successivamente, la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo, evidenziando che nei casi di provvedimenti provvisori e urgenti, devono essere considerati gli errori evidenti relativi alle emergenze di causa, essendo decisioni temporanee, urgenti, senza istruttoria e indifferibili.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha specificato che è ammissibile il reclamo contro ordinanze che confermano, modificano o revocano i provvedimenti indifferibili resi senza udire l'altra parte. Questa possibilità è consentita solo quando tali provvedimenti corrispondono a quelli che sospendono o limitano la responsabilità genitoriale, apportano modifiche significative all'affidamento dei minori o dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Nel caso in questione, il provvedimento contestato non ha avuto un impatto sostanziale sulla responsabilità genitoriale, né ha modificato in modo significativo la custodia o collocazione dei minori, o affidato i minori a persone diverse dai genitori. Di conseguenza, l'impugnazione è stata considerata inammissibile (App. Venezia del 26 settembre 2024).

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