Fallimento: si può recuperare l’IVA prima della conclusione della procedura?
Con Risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate esclude il diritto alla variazione per recuperare l’IVA prima della naturale conclusione della procedura concorsuale.

Con interpello, una società ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, in merito all'art. 26 del d.P.R. IVA633/1972, dichiarando di vantare un credito IVA nei confronti di un'azienda soggetta a procedura concorsuale, ma di volervi rinunciare, con l’obiettivo di poter recuperare l’IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura.
L'Agenzia ha risposto spiegando che è possibile portare in detrazione l'imposta corrispondente a variazioni di un'operazione registrata che venga annullata o ridotta in conseguenza di specifici eventi come dichiarazioni di nullità o revoca. Tuttavia, non si può fare ciò se l'accordo tra le parti si verifica entro un anno dall'operazione.
Il decreto 73/2021 ha introdotto variazioni significative per le procedure concorsuali, consentendo l'operazione di variazione prevista dall'art. 26 c. 2 in caso di mancato pagamento collegato a procedure concorsuali. Questa variazione può essere fatta non appena inizia la procedura, anziché aspettare la sua conclusione. Ciò seguito alla sentenza C-246/16 della Corte UE sull'interpretazione dell'art. 26 ante riforma.
L'Agenzia ha sottolineato che le modifiche attuali sono conformi alla normativa dell'UE, in particolare agli articoli 90 e 185 della direttiva IVA 2006/112, rispettivamente in tema di riduzione della base imponibile e dell’imposta in situazioni specifiche come nullità contrattuali o rescissioni.
Viene inoltre, richiamato il caso C-246/16 della Corte UE riguardante la riduzione della base imponibile IVA in presenza di mancato pagamento da parte di un cliente dichiarato fallito. La Corte ha sottolineato che, in caso di mancato pagamento, il venditore ha diritto al credito fino a quando non si accerti la definitiva irrecuperabilità, chiarendo che gli Stati membri non possono escludere del tutto la riduzione della base imponibile IVA, in ossequio al principio di neutralità dell'IVA. Infatti, anche se i casi di deroga devono essere interpretati restrittivamente, devono rispettare tale principio.
Inoltre, la Corte ha stabilito che uno Stato membro non può impedire la riduzione della base imponibile IVA in presenza di una procedura concorsuale durata più di dieci anni. Questo per evitare asimmetrie di liquidità tra gli imprenditori italiani e quelli di altri Stati membri.
In sintesi, le interpretazioni legali e le decisioni della Corte UE cercano di garantire la coerenza tra le normative nazionali e quelle dell'UE sull'applicazione dell'IVA, evitando disparità eccessive che potrebbero mettere a rischio la neutralità fiscale nello spazio economico comunitario.